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Tar Calabria boccia parte dell’ordinanza di Spirlì: riaprono elementari e medie

Resta la dad solo per le superiori

Pubblicato:08-01-2021 16:17
Ultimo aggiornamento:08-01-2021 16:24

scuola distanziamento
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ROMA –  Il Tar per la Calabria, con decreto n. 2/2021, ha sospeso in parte l’ordinanza del presidente facente funzioni della Giunta della Regione Calabria che ha disposto lo svolgimento della didattica a distanza distintamente per le scuole superiori di secondo grado e di formazione professionale dal 7 al 31 gennaio 2021 e per le altre scuole dal 7 al 15 gennaio 2021.  In sostanza il Tar Calabria in parte boccia l’ordinanza Spirli’ sulle scuole: le primarie riaprono, per gli istituti superiori e di formazione professionale resta la Dad. Il Tar ha concesso la misura cautelare – con parziale sospensione dell’ordinanza – limitatamente alla parte in cui e’ stata disposta dal 7 al 15 gennaio 2021 la didattica a distanza per le attivita’ scolastiche di ogni ordine e grado diverse dalle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e da quelle di istruzione e formazione professionale.  A seguito del provvedimento del Tar, dunque, la didattica a distanza e’ confermata per il periodo indicato soltanto per le scuole superiori e di formazione professionale e non anche per la formazione primaria. La trattazione collegiale dell’istanza cautelare e’ stata fissata per la prima udienza utile.

Il ricorso, contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Nino Spirli’ pubblicata il 5 gennaio, era stato presentato da alcuni genitori rappresentati dall’avvocato Paolo Perrone. La richiesta di annullamento riguardava le parti dell’ordinanza in cui e’ stato disposto sull’intero territorio regionale “dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attivita’ delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle scuole di istruzione e formazionale professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza” (primo punto del dispositivo); e “dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attivita’ scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorita’ Scolastiche la rimodulazione delle stesse” (terzo punto del dispositivo), nonche’ “sia procrastinata al 1° febbraio 2021 la previsione di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 e dell’art. 1 comma 10 lettera s), disponendo dal 7 fino al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attivita’ delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didatti a distanza” (parte motiva dell’ordinanza citata) e di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorche’ non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d’ora, di motivi aggiunti”.

Secondo i giudici del Tar della Calabria, “quanto alla temuta ‘movimentazione delle persone’ che deriverebbe dalla ripresa delle attivita’ scolastiche (anche in questo caso di minore portata se riferito al personale docente e non docente) considerato l’attuale condizione di zona gialla della Calabria, non sembra che il provvedimento regionale impugnato abbia considerato -in un’ottica di proporzionalita’ e di presa d’atto della innegabile gerarchia di rilevanza degli ambiti della vita sociale ed economica attualmente attivi e praticabili dalle persone- tutte le altre forme di movimentazione, degli adulti e non solo, il cui svolgimento puo’ costituire fattore incentivante il rialzo della curva epidemica e su cui sarebbe teoricamente possibile intervenire piu’ restrittivamente in tal modo incidendo meno sul delicato settore dell’istruzione”.


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