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Il caso della piccola Lavinia, consulente di parte: “Bimba poteva essere vista”

La piccola è stata investita nel parcheggio dell'asilo a Velletri nel 2018 e da allora è in stato vegetativo

Pubblicato:07-06-2022 17:08
Ultimo aggiornamento:07-06-2022 17:08
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giustizia
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ROMA – “Ho simulato la manovra e la posizione della bimba, nel luogo in cui è stata sormontata dall’autovettura, era fuori dalla zona d’ombra ovvero poteva essere vista e data la bassa velocità si poteva evitare l’impatto”. È questa la parte decisiva della relazione presentata dal teste di parte civile l’ingegner Andrea Calcagnini ascoltato ieri in udienza sul caso della piccola Lavinia Montebove, investita nel parcheggio dell’asilo a Velletri nel 2018 e da allora in stato vegetativo. La giudice Eleonora Panzironi, dopo essersi riunita in Camera di consiglio, ha respinto la richiesta di revoca del teste presentata dall avvocata Anna Scifoni, la difesa delle due imputate Francesca Rocca e Chiara Colonnelli, rinviate a giudizio per abbandono di minore e lesioni gravissime la seconda. Le lesioni sulla bimba erano solo sul capo e non c’erano lacerazioni da trascinamento, ha spiegato l’ingegnere perito di parte, la cui analisi ha tenuto conto dei percentili di crescita della piccola e di angolazioni e grafici riportate nella sua relazione. Il teste ha risposto a tutte le domande della difesa, del pm Giovanni Taglialetela e dell’avvocato di parte civile Cristina Spagnolo. 

“ANCHE SE A CARPONI INVESTITRICE POTEVA VEDERE LAVINIA”

La conducente dell’autovettura BMW, Chiara Colonnelli, a causa di una presumibile, grave, distrazione nella guida, in fase di manovra di svolta a destra per immettersi nel parcheggio di servizio del nido famiglia… pur avendone la possibilità, non percepì la presenza sulla sua direttrice di marcia della piccola Lavinia Montebove, di 17 mesi di età, che nel frangente dell’investimento era venuta a trovarsi all’interno dell’area di parcheggio in prossimità del cancello di ingresso. È stato infatti dimostrato come il campo visivo della conducente della BMW le consentisse in effetti di osservare l’area in cui si concretizzò l’investimento e quella di presumibile provenienza della piccola Lavinia, almeno nelle fasi iniziali della manovra di svolta a destra e conseguentemente di percepire, con un certo anticipo, la presenza della bambina sulla sua direttrice di marcia quando avrebbe avuto ancora la possibilità di evitarne l’investimento”. Ecco quanto emerge dalle perizia di parte dell’ingegnere Andrea Calcagnini, ascoltato ieri in udienza, e incaricato dalla famiglia della piccola Lavinia di presentare una sua relazione sui fatti che hanno portato all’investimento della bambina e alla sua condizione attuale di stato vegetativo.

Dalle analisi effettuate dall’esperto, riferite in aula, sull’autovettura BMW Serie 3 320D 120 kW Touring, è evidente che “la manovra di ingresso nello stesso sia stata eseguita dalla conducente della BMW, a velocità estremamente ridotta, a parere del sottoscritto consulente tecnico non superiore ai 10km/h. Come si osserva, anteriormente al veicolo la zona d’ombra ha una estensione pari a circa 6,2 m, sul lato destro ha una estensione pari a circa 4,3 m, mentre sul lato sinistro la sua estensione è pari a circa 1,90 m”.


Dalla definizione della zona d’ombra (una zona non illuminata in cui non si può vedere quello che succede) il perito delle parti civili ha preso in esame le opzioni possibili rispetto alla postura della piccola sul luogo dell’incidente, all’altezza del cancello d’ingresso del parcheggio per raggiungere la ‘Fattoria di nocca Cocca’, nome del nido famiglia. “Un ostacolo dotato anche di una minima altezza dal suolo- postula il perito di parte- può essere avvistato dal conducente dell’autovettura anche quando questo sia entrato nella zona d’ombra evidenziata nel precedente disegno, purché una sua parte superi in altezza la linea di defilamento… dentro la suddetta zona, un ostacolo con un’altezza da terra di soli 20 cm. È evidente come almeno la parte superiore di tale ostacolo risulti visibile al conducente fin tanto che superi in altezza la linea di defilamento visivo”, puntualizza Calcagnini.

Ecco le due opzioni analizzate nella perizia: Lavinia in piedi o Lavinia che gattona. “Nell’ipotesi, come abbiamo visto possibile – all’età della piccola ci si tiene in piedi anche se in modo instabile – di posizione eretta della piccola Lavinia nell’istante dell’investimento, sarebbe evidente- sostiene l’ingegnere- la responsabilità dell’evento infortunistico a carico della conducente della BMW che in questo caso avrebbe avuto la possibilità di notare la bambina sulla sua direttrice di marcia durante le varie fasi della manovra di svolta, pertanto con sufficiente anticipo, e quindi avrebbe potuto arrestare il veicolo prima dell’investimento”, oppure tenendo conto che “una bambina di 17 mesi di età ha le braccia mediamente di lunghezza pari a 26/28 cm e una circonferenza della testa pari a circa 47/48 cm, per un diametro pari a circa 15 cm”. Pertanto la piccola Lavinia in posizione carponi, ossia appoggiata su ginocchia e braccia, poteva raggiungere con la parte superiore del capo una altezza da terra non inferiore a 40 cm”, spiega. Anche quindi in questo secondo caso secondo l’esperto “la bambina può essere avvistata quando si trova ad una distanza dal frontale dell’autovettura superiore o pari a circa 3,2 m, a destra quando è a una distanza superiore o pari a circa 2,4 m e a sinistra quando è a una distanza superiore o uguale a circa 1,1 m. Si osserva come in questo caso la zona d’investimento e parte dell’area di parcheggio, compresa quella di provenienza della bambina, fosse perfettamente visibile alla conducente della BMW in quanto ben al di fuori della zona d’ombra, perimetrata in blu nel disegno”. “Mediante semplici relazioni matematiche si calcola che, nell’ipotesi di un tempo medio di percezione e reazione pari a 1 secondo è possibile arrestare un veicolo che si muove alla velocità di circa 10 km/h in uno spazio pari a circa 3,25 m, pertanto inferiore alla distanza della BMW dalla zona dell’investimento….avrebbe avuto – questa un’altra conclusione qualora fosse stata vista in tempo – la possibilità di evitare l’investimento della bambina”.

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