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Violenza ‘istituzionalizzata’ contro minori e donne, Ferri: “Valutare l’operato della magistratura”

La docente Rita Ferri è intervenuta sul caso Massaro e ha parlato delle contraddizioni del sistema giudiziario, denunciando una 'cattiva applicazione del diritto'

Pubblicato:07-06-2021 12:39
Ultimo aggiornamento:07-06-2021 12:43
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giustizia
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ROMA – Nei giorni in cui il caso Laura Massaro, ‘mamma coraggio’ accusata di alienazione parentale, torna sulle pagine dei giornali, dopo che il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto il collocamento di suo figlio in casa famiglia, in un’intervista alla Dire la docente Rita Ferri, autrice del libro ‘Violenza istituzionalizzata contro minorenni e donne. L’occultamento per autoreferenza’ (edizioni Clichy) ha spiegato dove sorgono le contraddizioni del sistema giudiziario e ha insistito sulla necessità di monitorare l’operato della magistratura, denunciando una ‘cattiva applicazione del diritto‘.

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– Lei ha pubblicato nel 2019 un saggio dal titolo ‘Violenza istituzionalizzata contro minorenni e donne. L’occultamento per autoreferenza’: vuole spiegare meglio il significato di quel titolo?

“Accanto alla vittimizzazione primaria, che già produce di per sé conseguenze dannose di natura fisica, psicologica, sociale, economica etc., le vittimizzazioni secondarie – di cui per nulla si parla poiché hanno come eziologia quasi sempre una cattiva applicazione del Diritto – radicalizzano ed estremizzano i danni già prodotti dalla violenza primaria. Il punto è che mentre la violenza primaria è una condizione umana radicata nella psiche individuale, nella cultura etc., la violenza secondaria è prodotta da carenze legislative che non tutelano, rendendole efficacemente cogenti e ineludibilmente effettive, le garanzie di Diritto già esistenti. L’effettiva corrispondenza tra legittime richieste di Diritto e una corretta pratica della giurisdizione è la conditio sine qua non per la legittimazione della decisione autoritativa del giudice. Dunque, resta fondamentale la necessità di una valutazione attenta ed effettiva dell’operato della magistratura e sanzioni serie per chi omette di svolgere una funzione obbligata dalla legge o abusa del potere. Simile discorso vale per i doveri ascritti a chi svolge il ruolo della difesa. Anche di questo solo di rado si parla”.

– Lei parla di violenza istituzionalizzata e non istituzionale, cosa intende con questa precisazione?

“Io non amo il concetto di ‘violenza istituzionale’. In questo modo si deresponsabilizzano gli individui spostando l’attenzione verso l’istituzione. Per contro, non sono le istituzioni a essere violente – esse sono necessarie per la realizzazione dello Stato di Diritto – ma le persone che all’interno vi operano. Per quanto certamente nei tanti casi in cui si esercita una vittimizzazione all’interno dei tribunali esiste una forte co-responsabilità tra le varie parti agenti. Ciò nonostante, la responsabilità resta in-dividuale, ‘in-divisibile’. Mi viene in mente il Critone di Platone: ‘Se, invece, sceglierai di morire, sarà perché sei stato trattato ingiustamente, non da noi Leggi, bensì dagli uomini’. Dunque, riferendomi alla violenza istituzionalizzata io mi soffermo sul processo attraverso il quale viene determinata, praticata e normalizzata la violenza all’interno di una struttura istituzionale, ovvero in taluni luoghi ove si esercita in maniera distorta la giurisdizione”.

– Cosa vuol significare con il termine co-responsabilità?

“Premetto che, in generale, io credo non stimabile chi – per avere potere (buono o cattivo che sia) – ha necessità di far squadra. Prendiamo la signora Laura Massaro, della quale lei ha già scritto. Io trovo in lei una forza in-dividuale degna di stima, animata dal rigore etico e dal senso della legittimità delle sue richieste che venga applicato non altro che quanto disposto dal Diritto. La sua forza è in sé, indipendentemente dal suo seguito, ed è determinata dalla verità (ovvero: la coerenza con il Diritto oggettivo) di ciò che esprime. Veniamo alla sua domanda. Le faccio un esempio. Ne potrei fare almeno altri cento. Orbene, per emettere un provvedimento il giudice deve fondare la sua decisione su motivazioni. L’utilizzo univoco delle conclusioni della Ctu è illegittimo e anticostituzionale poiché in contrasto con il disposto dei Codici di procedura, con il nostro testo Primo e con la Cedu. Eppure, il copia-incolla delle conclusioni della Ctu è prassi normalizzata all’interno di molti tribunali e Corti (si pensi alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione III Penale numero 16458/2020). La Ctu costituisce uno strumento attraverso cui avvalorare la propria decisione realizzando un vero e proprio ‘salto’ che prescinde – ribadisco – da quanto disposto dall’articolo 6 Cedu e dall’articolo 111 della Costituzione. Il ‘salto’ in termini di legittimità si chiama però ‘vizio di procedura‘ ovvero ‘inosservanza del Diritto formale’ e sarebbe utile fosse sanzionato. In merito alla sentenza sopra citata, mi lasci qui aprire una polemica verso quei giovani parlamentari che, talune volte inconsapevoli della primarietà del ruolo del legislatore, utilizzano, anche in sede di Commissione giustizia, le sentenze di Cassazione per dare fondamento alle loro tesi (sic!)’.

– Sul piano concreto cosa possiamo dire della vittimizzazione secondaria?

“La vittimizzazione secondaria non consiste solamente nel rivivere le condizioni di sofferenza ma va a incidere su tutti gli aspetti dell’esistenza poiché funge da strumento per ‘costringere entro la situazione di violenza’, avvallando giurisprudenzialmente (e non giuridicamente, sia ben inteso!) i reati, ovvero offrendo a tali comportamenti illeciti l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. La sentenza della Cedu Talpis vs Italia si riferisce proprio alla ‘complicità’ dello Stato. Personalmente ritengo che la vittimizzazione secondaria in quanto ‘azione attiva’ e non passiva debba costituire una aggravante ed essere prevista come vero e proprio reato specifico. Gli effetti a breve e a lungo termine, soprattutto sui minorenni, può essere devastante e incidere indelebilmente sul loro equilibrio psichico e sulla loro vita. Si pensi, per esempio, all’obbligo autoritativo al pernottamento di un minorenne presso un padre maltrattante, violento e/o pedofilo. I danni che ne conseguiranno saranno di natura grave e irreversibile. O pensi alle conseguenze su una madre che non può contare sulla collaborazione della propria famiglia e che in una situazione di grande stress perde il lavoro, si ammala etc. Per questo alla Cartabia e a Draghi, che si occupa di decidere ove collocare lo stanziamento economico proveniente dal Recovery Fund credo fondamentale chiedere la previsione di un risarcimento per danno da vittimizzazione secondaria a favore di minorenni e donne. Tantopiù che i progetti di riforma validi per i contributi riguardano proprio gli obiettivi che mirano all’efficacia della Giustizia e a un intervento di sostegno alle donne. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza troppo spesso sottovalutata ma, come detto, sul piano esistenziale gli effetti a breve e a lungo termine sono quasi sempre devastanti. Ciò su cui però io intendo porre l’attenzione è che tale seconda violenza, quando protratta nel tempo, è sempre caratterizzata, a ben guardare, da inosservanza del Diritto formale e/o sostanziale da parte dell’autorità giudiziaria e/o da carenza di congrua difesa. Questo è un punto che mai viene posto all’attenzione pubblica e, invece, si tratta proprio del punto essenziale. Ciò significa che esistono precise responsabilità che debbono essere riconosciute, portate alla luce e severamente sanzionate. Quando si denuncia un reato all’autorità giudiziaria non si chiede ad essa di formulare proprie opinioni e di giudicare secondo propri valori soggettivi, per quello c’è il confessore, per chi è credente, o il cartomante, per chi è superstizioso. Ai giudici si chiede di applicare la legge. Giudicare significa per l’appunto ‘dire il Diritto’ (‘ius dicere’)’.

– Cosa intende più precisamente?

I giudici in generale e, soprattutto, quelli che si occupano di minorenni non dovrebbero mai avere come riferimento le proprie soggettive intenzioni o credenze o quelle della Ctu, bensì unicamente il bene del minorenne in osservanza di quanto disposto dal Diritto (ovvero secondo quanto disposto dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dalla Convenzione di Istanbul, dalla nostra Costituzione, dal nostro Codice Penale e dal Codice Civile). Se correttamente letti, secondo la prevalenza determinata dalla gerarchia delle fonti, tutti questi testi pongono delle regole chiare nella definizione dell’affido condiviso, per esempio, definizione – sia ben inteso – che non può non avvenire secondo le regole del giusto processo. Questo è un tema su cui mi batto da anni. Ai giudici si chiede anche di svolgere la propria funzione in osservanza del principio d’indipendenza e imparzialità, dunque di essere super partes e peritus peritorum. Qui la mia polemica riguarda la rilevanza che in sede giudiziaria si dà alla Ctu psicologica. Come detto, questa preponderanza è illegittima e anticostituzionale (articolo 111) e non trova alcuna convalida sul piano dell’oggettività e della scienza. Il creazionismo giudiziario purtroppo, che procede eccedendo i limiti del Diritto, ha prodotto moto proprio in alcuni tribunali delle fantasie meta-scientifiche ripudiate dall’acquisizione scientifica accademica e dal metodo logico. È importante però dire che l’utilizzo di tali formule apparenti (ovvero prive di contenuto) utilizzate a mo’ di leitmotiv trasportano la nobil arte della logica giuridica verso il campo dell’affabulazione spicciola, e questo è un vero peccato. Per questo non vi è dubbio che esiste una grave responsabilità da parte del legislatore e delle Commissioni parlamentari di giustizia che non indagano sino in fondo come potrebbero. Ma esiste anche una responsabilità dei mass-media che si riferiscono alla violenza primaria ma che non toccano la questione della vittimizzazione secondaria, andando a cercarne la vera eziologia”.

– Quali sono le cause che, a suo giudizio, sono sono alla base di tale inosservanza?

“Restando alla necessità di dover esprimere il mio pensiero in poche righe direi: ignoranza e adeguazione a quanto dettato e normalizzato, interessi di potere ed economici. Prendiamo nuovamente il caso della signora Laura Massaro. Orbene ella, persona intelligente, responsabile e normalissima ‘è stata condotta’ (e quel che è peggio suo figlio!) verso quella che definirei una sofferenza paragonabile a tortura. (Al riguardo mi lasci lanciare l’ipotesi di una estensione del reato di tortura, solo da poco introdotto in Italia, che vada a contemplare anche la vittimizzazione secondaria più grave). ‘Condotta’ – dicevo – non per sua colpa ma perché caduta nelle trame di un ‘potere’ autoritativo che spesse volte non tiene conto della realtà di fatto e del Diritto interno (nella sua complessità) e sovranazionale immediatamente applicabile. Orbene il potere giudiziario non è un potere tout court. Voglio ricordare che il ‘potere’ giudiziario è un ‘non-potere’ poiché soggetto e subordinato all’osservanza del Diritto, altrimenti diviene eccesso o abuso nell’esercizio dei poteri o violazione dei doveri”.

– Cosa pensa della tendenza diffusa all’affido condiviso?

“Il rapporto Grevio fa riferimento in Italia a un eccesso di pronunzie sull’affidamento dei figli che non tengono conto delle denunce di violenza e che non tutelano le parti vittime. Il punto è – ribadisco – che i giudici debbono attenersi al Diritto sostanziale e formale. E io credo che esso già contenga delle misure sufficienti, per quanto perfettibili, per la tutela delle vittime di violenza. Altra cosa è la non osservanza e la non applicazione del Diritto e la de facto mancanza di responsabilità per un uso non corretto del Diritto”.

– Quali rimedi lei intravede per le vittime di violenza secondaria?

“Vedrei rimedi legislativi a livello strutturale che qui non è possibile discutere, per la complessità dell’argomento. E di cui non pare esserci neppure l’ombra né l’interesse. Questo poiché la vittimizzazione secondaria di minorenni e donne non gode d’interesse da parte delle lobby capaci di far pressione sul potere esecutivo e legislativo. Al contrario, esistono interessi economici e lobbistici che hanno la capacità di premere per far permanere questa situazione di grave disagio per le vittime. In fondo la vittimizzazione secondaria viene espressa per opera e a beneficio proprio di questi interessi ‘forti'”.

– Una recentissima ordinanza della Cassazione ha bollato la teoria della Pas e affini come teoria fallace e ‘nazista’, eppure ancora essa detta legge su tante disposizioni di affido dei minori e determina spesso prelevamenti coatti dei bambini. Cosa può dirci dal suo punto di vista in merito?

“Conosco l’ordinanza 13217/2021 a cui lei si riferisce. Le rispondo in questo modo. In un preciso paragrafo del mio testo dal titolo ‘La difesa della pedofilia’ e le lobby dei pedofili scrivo di fare precisa allusione, nel virgolettato del titolo, al nome della rivista ‘La Difesa della Razza’ diretta da Telesio Interlandi, che vide la luce il 5 agosto 1938 e fu stampata sino al 1943. All’interno della rivista si trovavano riportati immaginifici resoconti del tutto a-scientifici di ricerche (anche in laboratorio, quindi all’interno di contesti scientifici) effettuate a voler sostenere teoricamente l’idea della superiorità della razza ariana rispetto alla inferiorità delle altre razze. Anche la scuola positivista (post-illuminista) antecedente, nel suo approccio medico-biologico dell’antropologia criminale (Cesare Lombroso, Enrico Ferri), è un altro esempio, tra i tanti possibili, d’intento a-scientifico di categorizzazione, entro caratterizzazioni somatiche, del ‘differenziale’ di reati. Ricordiamo i manicomi per i bambini bollati come ‘pazzi’ e internati (resi pazzi e inabili con elettroshock e altro!) solo perché restati orfani e senza più riferimenti familiari. Fu proprio lo scandalo a seguito di un video che dette l’avvio all’approvazione della legge Basaglia, a tutt’oggi applicata solo marginalmente. Potrei continuare a oltranza, con esempi. Dunque, oltre al riconoscimento espresso dalla ordinanza sopra citata, che identifica come ‘naziste’ le concettualizzazioni a-scientifiche come la Pas, sarebbe necessario che una commissione specifica, composta da logici e giuristi, valuti con serietà tutti i casi in cui tale teoria, definita per l’appunto ‘nazista’, è stata utilizzata come strumento per motivare provvedimenti che hanno determinato danni gravi e irreversibili sulle persone e, soprattutto, sui minorenni, per sanzionare chi ha agito illegittimamente e risarcire le vittime. Vede a me non interessa la stregoneria, l’affabulazione o il creazionismo giudiziario. Io sono interessata a ciò che la legge dispone e che eventualmente può essere perfezionato in sede legislativa. All’interno dei tribunali e delle Corti mi attenderei che i giudici promuovessero quanto dettato dal Diritto formale e sostanziale osservandolo e dandone effettiva applicazione. Per questa ragione, invito i cittadini a firmare il referendum sulla giustizia promosso dai Radicali di Pannella per una effettiva responsabilità civile diretta dei magistrati’.

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