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Cba con Jamendo porta alla Corte di Giustizia Ue un caso contro Siae e Lea

Mattia Dalla Costa: "Il caso potrebbe avere un esito storico e definirà il quadro giuridico della gestione dei diritti d'autore in Italia e nell'Unione"

Pubblicato:07-03-2023 17:14
Ultimo aggiornamento:08-03-2023 09:29
Autore:

giustizia
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ROMA –  Cba Studio Legale, con un team composto da Mattia Dalla Costa, partner e head of IP-IT, e da Alessia Ferraro, senior associate, Anna Iorio e Giulia Cipriani, associate, sta assistendo il cliente Jamendo – società lussemburghese che gestisce l’omonima piattaforma tecnologica che ha lo scopo di distribuire e di licenziare nel mondo opere musicali in particolare di autori e artisti indipendenti – in un caso contro l’associazione italiana Lea-Liberi Editori e Autori, organismo di gestione collettiva che assieme al ex monopolista Siae svolgono in Italia attività di intermediazione di diritti d’autore su opere musicali.

Il caso è stato discusso il 9 febbraio proprio dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea e può cambiare le regole su chi regola e raccoglie i diritti d’autore in Italia e nell’Unione Europea. Milioni di euro sono gli interessi economici sottostanti che interessano non solo ai classici gestori ma anche ai player globali quali Apple, Google, Amazon, Sony, Spotify ecc

Attualmente – si legge in una nota – esiste in Italia un duopolio riservato a Siae e Lea, che solo dal 2018 si è unita a Siae, monopolista in Italia per circa 120 anni. Nel contenzioso cautelare incardinato da Lea contro Jamendo presso il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa – Lea ha sostenuto che l’attività di Jamendo sul mercato italiano sarebbe da assimilare alla gestione collettiva dei diritti d’autore e che essa sarebbe illegittima ed anticoncorrenziale, non essendo Jamendo un organismo di gestione collettiva e non disponendo dei requisiti necessari per operare in Italia.


L’articolo 180 della legge italiana sul diritto d’autore limita infatti la possibilità di agire in qualità di intermediatori di diritti d’autore su opere musicali alla sola Siae e agli organismi di gestione collettiva (Lea in questo caso).

La Direttiva 2014/26/Ue (sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno o Direttiva Barnier) stabilisce – spiega sempre il comunicato – che il titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi su opere musicali può liberamente scegliere di affidare i propri diritti agli organismi di gestione collettiva, ‘Ogc’ o alle entità di gestione indipendente, ‘Egi’.

Le Egi sono state infatti in grado in questi anni di dotarsi di strutture e piattaforme tecnologiche adeguate al mercato della fruizione della musica streaming e on-line e di offrire uno spettro di alternative e servizi in base alle esigenze specifiche dei vari artisti (dipendenti, indipendenti ecc.). Con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, numero 35 il Governo italiano recepiva la Direttiva Barnier e, pur prevedendo teoricamente, da un lato, come soggetti abilitati a fornire servizi di intermediazione dei diritti d’autore, oltre alla Siae, sia gli Ogc che le Egi, ha lasciato dall’altro lato immutato il contenuto dell’articolo 180 Lda che di fatto è ostativo alla corretta applicazione della Direttiva Barnier in Italia a favore di Siae (ed ora anche di Lea).

Il team di avvocati di Cba ha eccepito – continua la nota – contestando il duopolio di Siae e Lea, l’illegittimo recepimento della Direttiva Barnier da parte del legislatore italiano, in quanto la Direttiva Barnier prevede che gli autori possano affidare la gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale alla società che preferiscono all’interno dell’Unione Europea, liberamente scegliendo alternativamente tra Ogc ed Egi.

Cba ha quindi chiesto al giudice la sospensione del procedimento sommario, formulando altresì istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue per l’interpretazione della Direttiva Barnier. Nonostante l’opposizione di Lea acché venisse fatto un rinvio alla Corte di Giustizia, il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta degli avvocati di Cba in difesa di Jamendo, con un’ordinanza di rinvio pregiudiziale nella quale venivano esposte argomentazioni in linea con quelle articolate da Jamendo stessa a sostegno dell’interpretazione della Direttiva Barnier e della libera circolazione di servizi. La Corte di Giustizia ha accolto tale richiesta del tribunale romano ed è ora pendente il procedimento C-10/22.

Nell’ambito di tale procedimento ha presentato le proprie osservazioni alla Corte di Giustizia anche la Commissione Europea, la quale ha reso un’interpretazione in linea con quella dello studio legale Cba. Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono attese per l’11 maggio 2023.

Mattia Dalla Costa, partner responsabile del dipartimento IP, che nell’udienza presso la Corte di Giustizia ha contestato le tesi della Repubblica Italiana e Austriaca che sono invece a favore di una protezione territoriale (mono)polistica, ha commentato: “Il caso potrebbe avere un esito storico e definirà il quadro giuridico della gestione dei diritti d’autore in Italia e nell’Unione. Infatti, se la Corte di Giustizia Europea dovesse rispondere al quesito nel modo che auspichiamo e favorevole a Jamendo, in Italia e negli altri Stati membri europei che hanno una normativa nazionale simile, come l’Austria, il sistema di accesso soggettivo al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, e di quelli musicali in particolare, nonché la concessione di licenze agli utenti cambierebbero radicalmente, venendo liberalizzato a favore di una prestazione di servizi multiterritoriale. In particolare, in Italia verrebbe meno il duopolio detenuto da Lea e Siae (monopolista per circa 120 anni)”.

Continua Dalla Costa: “Secondo l’organizzazione mondiale dei produttori fonografici (Ifpi), nel 2021 il 69,3% dei ricavi globali della musica derivava da streaming e download. Secondo il Cisac il mercato digitale conta per il 32,6%. Noi riteniamo pertanto che la chiave sia la tutela della proprietà intellettuale consentendo licenze on-line multiterritoriali in linea con l’evoluzione tecnologica del mercato musicale Ue e mondiale, in cui vi sia un pluralismo competitivo che offra una flessibilità di servizi a beneficio di autori, musicisti e consumatori”.

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