NEWS:

Violenza e Pas, Ferri: “Carenze deontologiche e giudici che non osservano le norme”

La docente spiega: "Grazie a persone come Laura Massaro c'è più consapevolezza dei diritti"

Pubblicato:06-08-2021 19:08
Ultimo aggiornamento:07-08-2021 11:30
Autore:

minori_mamme_coraggio_pas
FacebookLinkedInXEmailWhatsApp

ROMA – Violenza sulle donne, affido dei minori, alienazione parentale e formazione di magistrati e periti. All’agenzia Dire la docente Rita Ferri è tornata a parlarne, mettendo al centro la questione del diritto e prendendo spunto dalla recente presentazione del report della Commissione d’inchiesta sul femminicidio su come viene affrontata la violenza in ambito giudiziario.

Professoressa Rita Ferri quale è la sua opinione sugli esiti del ‘Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria’ della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio?

‘Comincio con il chiarire il mio apprezzamento positivo nei confronti della senatrice Valeria Valente la quale, all’interno di una Commissione del Senato, dunque in ambito istituzionale, ha rilevato ed evidenziato carenze sul piano della formazione di magistrati, avvocati e CTU per quanto concerne l’individuazione e la tutela contro la violenza di genere. Per contro, mi lasci rilevare nel report gravi carenze sul piano dell’impostazione dei quesiti di ricerca e dell’oggetto stesso del ricercare, nonché carenze che riguardano l’esattezza dell’informazione e su quello della sua completezza ed esaustività. La tesi sottesa che risulta come prerogativa dell’intero report è che esiste una carenza formativa. Con tempistica perfetta, questa richiesta viene sollecitata proprio nel momento dell’entrata del contributo economico per l’Italia relativo al Recovery Fund. Dunque, implicitamente si chiede al Governo d’individuare misure economiche importanti tanto per la docenza formativa quanto per le competenze specifiche attinenti ai centri anti-violenza. Con un colpo di spugna si giustifica, attraverso il concetto complessivo di ‘carenza formativa’, quanto invece attiene a precise responsabilità deontologiche, o per quanto concerne i giudici a responsabilità derivanti dall’inosservanza di precise disposizioni normative, anche di ordine costituzionale e/o sovranazionale. Dunque, si fa tabula rasa anche di tutto quanto dovrebbe costituire motivo immediato di risarcimento per danni subiti e subendi a favore di tutte quelle tante vittime di detta ‘carenza formativa’. Tornando alla domanda principale, con analisi statistiche su domande (non determinanti) dirette agli uffici giudiziari in merito (autoreferenzialmente) alla loro stessa qualità (e non dirette alle vittime di quelle realtà giudiziarie) e prescindendo da qualsivoglia riferimento ai circa 1500 fascicoli fatti pervenire alla Commissione da donne probabili vittime di malagiustizia (fascicoli ove sono presenti le motivazioni di carattere squisitamente giuridico, e che dunque comportano responsabilità sul piano giuridico) il rapporto riporta il tutto a un problema di carenza formativa. Dunque: per la Commissione femminicidio del Senato l’eziologia di quelle che oggettivamente tutti noi vediamo essere gravissime distorsioni e abusi del Diritto, che si verificano nei tribunali e che vengono denunciati sotto più profili da anni, è rappresentata unicamente dalla carenza formativa. Ora, in considerazione del potere che le Commissioni parlamentari d’indagine hanno, pari a quelle dell’autorità giudiziaria (articolo 82, secondo comma, Costituzione), a mio giudizio sarebbe stato opportuno restare meglio sull’analisi dei dati concreti documentali che riguardano i tanti fascicoli posti all’attenzione della Commissione femminicidi, il cui studio potrebbe meglio identificare la natura giuridica di quelle carenze. D’altra parte, dire che vi è carenza di formazione specialistica, a fronte di copiosa normativa direttamente applicabile, equivale a dire che parte di chi ha giudicato e parte di chi attualmente giudica, e che è obbligato all’osservanza (e dunque alla conoscenza) del diritto, de facto non conosce o non sa interpretare in maniera corretta e certa il diritto, né conosce le regole della sua applicazione secondo le gerarchie normative, oppure li conosce e non li osserva, così compiendo azioni illegittime, illegali e a volte in netto contrasto con il diritto, dunque illecite. E d’altro canto, la questione è: chi saranno i soggetti formatori? Saranno forse gli stessi fautori o complici dell’attuale realtà formativa distorta dettata (per decenni con informazioni a-scientifiche, errate e dannose) dalle tante scuole profuse capillarmente sul territorio nazionale e legate in gran parte a una medesima ideologia di potere comune a quegli stessi giudici? Il risultato di quei ‘cattivi maestri’, che è possibile identificare con nomi e cognomi, li abbiamo sotto i nostri occhi, a danno incommensurabile e irreversibile di molti minorenni e delle loro madri. Tale risultato possiamo definirlo ‘carenza formativa’? Io direi meglio ‘cattivo indottrinamento’ da parte di personaggi ancor oggi ingiustificatamente ritenuti ‘esperti del settore’, di fatto legati ideologicamente a chi nomina le CTU o a chi decide, sovente illegittimamente, i provvedimenti quali la psicoterapia su minorenne (al fine, di fatto, d’imporre lui l’accettazione della violenza) o il suo allontanamento dalla casa materna’.


Può spiegare meglio cosa intende?

‘Basta riferirsi ai danni prodotti dalla introduzione della PAS, o da pseudo-concettualizzazioni similari, all’interno dei tribunali e delle corti. Ma non si tratta solo di questo. In alcuni contesti ‘terapeutici’, che possiamo definire di ‘reseat’, ci sono veri e propri occultamenti della violenza e vengono commessi dei veri e propri reati. Questi personaggi sono i medesimi che pubblicamente mostrano di essere dalla parte dei minorenni. Sono gli stessi presenti in uno svariato numero di comitati scientifici di associazioni onlus che, grazie ai rapporti politici, fanno formazione in convenzione con istituzioni pubbliche da almeno trent’anni. Ribadisco persino in alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione d’inammissibilità del ricorso è rilevabile su ordinanze d’inammissibilità del ricorso un timbro sulla prima pagina ove è riportata la locuzione ‘sospetta PAS’. A suo giudizio, ciò può essere definito come mancanza d’informazione o scorretta informazione? Purtroppo, la Corte di Cassazione ha già da tempo perduto la sua funzione nomofilattica. Troppo spesso, persino quando può essere censurata la violazione di norme procedurali (motivo di cui al numero 4 dell’articolo 360, comma 1, codice di procedura civile) inopinabilmente rilevabili, per cui debba prodursi una invalidità della sentenza (articolo 132 codice procedura civile), tale violazione si trova a volte giustificata come ‘irrilevante per la decisione’. Il filtro di ammissibilità volto a vagliare in partenza l’effettivo interesse a decidere il ricorso (anche incidentale) produce troppo spesso delle aberrazioni logiche. Anche lì il copia-incolla e i provvedimenti precompilati parrebbero aver avuto il loro effetto. Secondo la mia competenza, mio interesse è di verificare la validità o l’invalidità del ragionamento logico-giuridico. E quello che vedo asetticamente dal mio punto di vista, sul piano logico-giuridico lascia troppo spesso increduli. Tornando al primo punto, che io ritengo il più importante, e che non può essere occultato e non risolto, molte di queste situazioni giudiziarie avvengono attraverso decisioni in contrasto con il diritto sostanziale e, talune volte, a seguito di un procedimento che non tiene conto dell’obbligo di osservanza del diritto formale e con l’ausilio di CTU psicologiche contenenti, a volte, affermazioni mendaci o distorte. Per giunta, quasi tutti gli esposti depositati al riguardo non hanno trovato, nei diversi luoghi di giudizio, alcun esito giustificabile sul piano del diritto. Quando si fa riferimento alla non applicazione o al contrasto con quanto disposto dalla CEDU o dalla Convenzione d’Istanbul o della Convenzione sui Diritti del Fanciullo o della Costituzione– continua l’esperta- stiamo parlando di diritto fondamentale applicabile e cogente, così come imprescindibile è l’osservanza dei codici di procedura. Questo diritto fondamentale non può tollerare alcuna ignoranza né l’ignoranza può consistere nel non comprendere la superiorità applicativa di tale diritto rispetto a norme interne contrastanti. Dunque, le responsabilità di carattere disciplinare e/o civile e/o penale debbono essere verificate e, se individuate le condizioni secundum legem, seriamente punite. I magistrati devono operare quando già in possesso degli strumenti autonomi logici analitici e critici di giudizio. Nozioni giuridiche e capacità logica e metodologica debbono essere appresi nelle università e nei corsi di specializzazione, e l’adeguata conoscenza deve essere valutata attraverso una effettiva e approfondita selezione concorsuale abilitante e, successivamente, attraverso valutazioni professionali periodiche. È evidente che tali conoscenze debbono poi essere ampliate e approfondire continuamente, ma in maniera autonoma come obbligo di aggiornamento professionale anche in interlocuzione, nell’esperienza praticata sul campo, con quanto portato all’attenzione ed eccepito giuridicamente dai difensori. Basta andare sui vari siti delle istituzioni europee o sovra-europee per venire direttamente a conoscenza di diritto e giurisprudenza. Non fare chiarezza sulle tante situazioni di grave vittimizzazione secondaria, cercando in sede di Governo e legislativa modalità adeguate attraverso cui tutelare e risarcire le vittime, così come dettato dalla Convenzione d’Istanbul (articolo 29, comma 2) e come dal nostro principio costituzionale (art.24), esattamente come avviene da decenni in altri paesi europei, a mio giudizio non agevola le vittime di violenza, mantenendole in una condizione di mancata soluzione tanto delle cause quanto delle conseguenze della loro vittimizzazione. In particolare, la Convenzione di Istanbul dedica un capitolo ai ‘Risarcimenti’ (articolo 30) e tale risarcimento riguarda anche la vittimizzazione subita da parte degli organi dello stato. Al contrario, e non a caso, si continua a insistere sulla necessità di sovvenzioni dirette ai formatori (evitando di entrare nel merito della disastrosa condizione dettata proprio da tali formatori), alle associazioni e cooperative, e non si parla del ben più importante, necessario e urgente risarcimento dovuto a tutte quelle vittime che per seguire le vicende giudiziarie (con l’unico scopo di tutelare al meglio i propri figli) hanno dovuto vendere il proprio appartamento, non hanno potuto svolgere la loro attività professionale, hanno ricevuto gravi danni alla salute. Alcune iniziative legislative già assunte in passato, per esempio a favore delle vittime di violenza economica, in molti tribunali non sono mai state attivate, nonostante le tante istanze giunte. Lo stesso ‘microcredito di libertà’, istituito nel novembre 2020 a favore di donne vittime di violenza, di fatto non mi pare abbia fornito, almeno al momento, un mezzo di utilizzo effettivo’.

Cosa indicherebbe come soluzione?

Ribadisco certamente la necessità e urgenza di una riforma radicale della giustizia, la necessità di una effettiva responsabilità diretta dei magistrati, l’introduzione nelle facoltà di giurisprudenza, come fondamentali, di esami di logica e filosofia del diritto con corsi offerti da professori provenienti dalle facoltà inerenti e non da giurisprudenza. Affinché possa effettivamente insegnarsi il valore e il significato dell’autonomia e terzietà del giudice fornendo gli strumenti e le cognizioni logiche per valutare e selezionare autonomamente e con rapidità. E’ sul piano logico-giuridico, nel rapporto di validità logica tra quanto motivato in un ricorso e le motivazioni espresse nella decisione, che si evidenzia la fallacia delle decisioni. E qui il problema non sta nella formazione dei magistrati relativa ai contenuti specifici della violenza ma riguarda piuttosto la validità del ragionamento tout court’.

Cosa intende con validità del ragionamento?

‘Sono evidenziabili sovente proposizioni autoreferenziali e incoerenze nella consequenzialità logica poste a voler giustificare, attraverso (de facto) estrinsecazioni quasi sempre di natura paradossale, anche le oggettive inosservanze del diritto formale, di modo da occultare il difetto di correzione di quanto invalido e, dunque, da dover necessariamente riformare. Dunque, in ultimo, in taluni casi si tratta di veri e propri ostacoli frapposti sulla via per il raggiungimento del fine della tutela, della verità e della giustizia. Mi fermo qui, il discorso diverrebbe troppo specialistico. È grazie a persone come la signora Laura Massaro che la nostra società ha compiuto nei secoli dei passi in avanti sul piano della consapevolezza dei diritti. Purtroppo, vichianamente i corsi spesso portano a dei ricorsi, ma comunque il valore di quanto fatto resta fermo se tutti noi oggi non permetteremo che venga banalizzato l’operato sin qui da ella svolto. In ultimo tengo a dire che qui non ho potuto introdurmi in alcune questioni di grande rilevanza che riguardano il valore di non scientificità delle CTU psicologiche, del pericolo dell’introduzione del concetto di ‘disturbo’ al posto di quello di PAS e affini etc. Questioni critiche tutte che già si mostrano a latere di probabili interventi formativi o legislativi inadeguati. La distorsione ancora più grave che se ne avrebbe- di concetti che al contrario dovrebbero essere controllati da addetti ai lavori (epistemologi, logici, giuristi seri)- non gioverebbe affatto ai minorenni e alle donne vittime di violenza, ma anzi amplificherebbe il potere di abuso e li getterebbe, per utilizzare una perifrasi, ‘dalla padella alla brace’. Riprendendo la sua domanda iniziale, è dunque condivisibile e apprezzabile l’impegno della Commissione sul femminicidio presieduta dalla senatrice Valeria Valente. Ciò nonostante, si tratta di un primo passo che ha necessità di un rigore metodologico di ricerca e di un lavoro di carattere legislativo strutturale che a mio giudizio non si sta mostrando nella forma analiticamente corretta’.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it