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Via libera alla riforma della Pubblica amministrazione, ora è legge

I sì sono stati 145, i no 97, nessun astenuto. Ecco la riforma in pillole

Pubblicato:04-08-2015 10:23
Ultimo aggiornamento:16-12-2020 20:29

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ROMA – L’aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di deleghe al governo sulla riforma della pubblica amministrazione. I sì sono stati 145, i no 97, nessun astenuto.

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M. Madia

Tra i capitoli principali della riforma, digitalizzazione, silenzio-assenso, autotutela, Conferenza dei servizi, delega su servizi locali e società partecipate, riforma della dirigenza. L’articolo 1, conferisce una delega al Governo con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati e ai servizi di loro interesse in modalità digitale. L’articolo 2, reca una delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. L’articolo 3, introduce, nella legge sul procedimento amministrativo, il nuovo istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che la Camera ha esteso anche ai gestori di beni e servizi pubblici e alle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, dei beni culturali e della salute dei cittadini. L’articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a insediamenti produttivi rilevanti e opere di interesse generale. I termini dei procedimenti sono ridotti fino alla metà e sono attribuiti poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato.

L’articolo 5, reca una delega per l’individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso. L’articolo 6, introduce modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 7, reca una delega per riformare la disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 8, conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione dell’amministrazione statale. Uno specifico principio riguarda il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. L’articolo 9, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina del Consiglio dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. L’articolo 10, reca una delega per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.


L’articolo 11, delega al Governo la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti degli uffici. E’ prevista la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali. La Camera ha specificato che dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato sono esclusi magistrati, avvocati, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari. E’ previsto l’obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale – in sostituzione del segretario comunale – con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 12, aggiunto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni relative a incarichi direttivi presso l’Avvocatura dello Stato. L’articolo 13, detta principi di delega finalizzati a semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca. L’articolo 14, reca norme per favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 15, introdotto dalla Camera, riguarda il procedimento disciplinare del personale militare. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 contengono principi per l’adozione di tre testi unici nei settori seguenti: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. L’articolo 20, introdotto dalla Camera, concede un’ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. L’articolo 21, delega il Governo ad abrogare o modificare disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Gli articoli 22 e 23, recano la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

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