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Come si scrive il testamento olografo

Ci sono varie norme da rispettare nella compilazione per evitare di incorrere in errori che possano inficiarne la validità

Pubblicato:04-06-2019 12:33
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 15:22

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ROMA – Sono sufficienti “carta e penna” per redigere un testamento olografo e ciò, unitamente all’assenza di costi (che sono invece dovuti per il testamento pubblico ricevuto da notaio), ne fa la forma senz’altro più diffusa di testamento.

Bisogna tuttavia rilevare che il testamento olografo, per essere qualificato tale e per spiegare gli effetti che la legge ad esso ricollega, deve rispettare determinati requisiti, di forma e di sostanza, la cui mancanza incide appunto sulla sua validità.

I requisiti di forma sono individuati dall’art. 602 cod. civ. il quale prescrive che il testamento olografo (i) deve essere integralmente scritto dal testatore di proprio pugno e deve contenere (ii) la data e (iii) la sottoscrizione dell’autore.


La eccessiva genericità di tale disposizione normativa suggerisce di rivolgersi ad avvocati esperti in successioni per ogni questione che riguardi un testamento olografo (i.e. la sua redazione; la sua eventuale impugnazione; la valutazione della sua validità), così da evitare di incorrere, anche in buona fede, in errori che possano inficiare la validità del testamento medesimo, frustrando irrimediabilmente le ultime volontà del de cuius o perdendo vantaggi che invece si ha diritto di ottenere.

Si consideri, ad esempio, che il requisito della autografia è inteso dalla giurisprudenza in senso rigido, essendo esso considerato un presidio di tutela della volontà del suo autore: ciò implica che ogni interpolazione apposta da terzi incide sul testamento, rendendolo nullo; e ciò, quand’anche, come detto, l’intervento esterno sia stato indotto, ad esempio, dalla volontà di aiutare una persona anziana o malata non del tutto in grado di scrivere di proprio pugno l’intero testamento.

La data – così recita il citato art. 602 – deve contenere “l’indicazione del giorno, mese ed anno”, il che consente di considerare invalido un testamento olografo sul quale sia scritto, ad esempio, “autunno 2019”.

Duplice la funzione assolta dalla data: essa consente, da una parte, di accertare quale sia, tra più testamenti redatti dal de cuius, quello più recente che, in quanto tale, debba prevalere; e, dall’altra parte, di contestualizzare il testamento rispetto ad eventuali patologie del testatore, al fine di comprendere e valutare se lo stesso fosse o meno, al momento della redazione, capace di intendere e volere.

Quanto, infine, alla sottoscrizione, è indispensabile che essa sia apposta “alla fine delle disposizioni”: non all’inizio del testamento o nel corpo dello stesso e neppure a margine (come avviene, ad esempio, per gli atti pubblici). Il ridetto art. 602 cod. civ. è infatti esplicito nell’indicarne la posizione precisa a chiusura dell’atto, così assegnando ad essa una funzione di “sigillo” della scheda testamentaria e delle disposizioni in essa contenute. Un diverso posizionamento incide in maniera determinante sul testamento, causandone la nullità.

La giurisprudenza non è invece altrettanto rigida sulla forma della sottoscrizione che, dovendo fungere da elemento di raccordo tra il testamento ed il suo autore, non deve contenere necessariamente il nome e il cognome del de cuius, ben potendo essere rappresentata dal soprannome, dal nick name o dal nome d’arte col quale l’autore medesimo del testamento è notoriamente conosciuto.

Considerata la complessità della materia, il diverso atteggiarsi della giurisprudenza – i cui orientamenti non sono sempre uniformi – ed il rilievo economico che caratterizza il fenomeno della successione a causa di morte, è indispensabile farsi assistere da Avvocati esperti in successioni ogni qual volta ci si trovi a vario titolo coinvolti in vicende di questo genere.

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