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Rifiuti, Costa: “Emendamento ‘End of waste’ architrave del ‘Green New Deal'”

"Un’intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stavano aspettando da troppo tempo"

Pubblicato:03-10-2019 16:18
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 15:46
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ROMA – “L’intesa raggiunta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo sulla norma end of waste è una notizia bellissima, che un’intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stavano aspettando da troppo tempo”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Dopo averci provato molte volte- prosegue Costa- finalmente abbiamo trovato l’accordo che sblocca l’end of waste, cioè il riciclo dei rifiuti differenziati. L’emendamento Moronese, inserito nel decreto sulle crisi aziendali, darà finalmente impulso all’economia circolare in Italia. La politica è proprio questo: armonizzazione di punti di partenza differenti per trovare la giusta soluzione nell’interesse dei cittadini e in questo caso coniugando tutela dell’ambiente e sviluppo economico”.

MORASSUT: EMENDAMENTO END OF WASTE MAGGIORANZA A DL CRISI AZIENDALI

“Oggi la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo presenterà nell’ambito del decreto sulle crisi aziendali un emendamento importantissimo che da finalmente una normativa chiara sull’End of Waste”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut.


“Si sblocca un settore fondamentale dell’economia circolare, dando certezza alle imprese, autonomia alle regioni in un quadro di equilibrio nazionale e di controlli adeguati- dice Morassut- Questa normativa, attesa da anni, sogna una svolta e può congiungersi al grande piano di infrastrutturazione Green del Governo di 50 miliardi in 15 anni”.

Per il sottosegretario si tratta di “un risultato importante e strategico di questa maggioranza, ottenuto con la pratica dell’ascolto e del confronto tra forze diverse ma ispirate a comuni obbiettivi e della interlocuzione con associazioni e imprese. Ora avanti per l’economia circolare e la svolta ambientale del modello di sviluppo del Paese”.

ECCO EMENDAMENTO END OF WASTE DL SALVAIMPRESE

La Direttiva Quadro Ue sui Rifiuti come quadro dell’attività di recupero di materiali. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) verificherà i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati per gli impianti di riciclo. La stessa Ispra, con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) competente, svolgerà verifiche con modalità a campione circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti. Dopo massimo 60 giorni per le verifiche in caso di inadempienza si stabilisce la revoca del provvedimento autorizzatorio. Con cadenza annuale l’Ispra redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno. È istituito presso il ministero dell’Ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Per evitare il blocco degli impianti di End of waste e situazioni di criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del Testo unico ambientale, i titolari delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del dl SalvaImprese o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali verrà presentata un’istanza di rinnovo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni del Tua. Questi gli elementi centrali dell’emendamento sull’End of Waste al dl SalvaImprese che la DIRE ha letto.

In mancanza “di criteri specifici”, si legge nel testo, le autorizzazioni agli impianti che lavorano nel settore del riciclo “sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni” dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Rifiuti 98/2008/CE del del 19 novembre 2008, la Direttiva Quadro sui Rifiuti.

Il testo della Direttiva Quadro Ue sui Rifiuti indica che “taluni rifiuti specifici cessano di essere tali” quando “siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente” alle seguenti condizioni “la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

Le autorizzazioni sono rilasciate o rinnovate anche “sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori” tra i quali quelli relativi ai “materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; processi e tecniche di trattamento consentiti; criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.

Al Testo unico ambientale (Tua, il dlgs 3 aprile 2006 n. 152), dopo il comma 3 si aggiungono una serie di prescrizioni. Il comma 3-bis stabilisce che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti ai fini di End of waste sono tenute a comunicare all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla loro notifica al soggetto istante.

Il comma 3-ter stabilisce che l’Ispra o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) dallo stesso delegata, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-bis, verifica, con modalità a campione, ma in ogni caso in contraddittorio con l’interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall’inizio.

Il comma 3-quater statuisce che, ricevuta la comunicazione il ministero dell’Ambiente adotti proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione e le trasmette all’Autorità competente la quale avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento da parte del soggetto interessato alle conclusioni disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca del provvedimento autorizzatorio e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al ministero stesso. Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

Il comma 3-quinquies dispone che, decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente il ministro dell’Ambiente può provvedere, in caso di mancata attivazione e/o completamento del procedimento, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti.
Il comma 3-sexies prevede che, con cadenza annuale, l’Ispra rediga una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno e la comunichi al ministero dell’Ambiente entro il 31 dicembre.

Il comma 3-septies stabilisce che, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il ministero dell’Ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al ministero dell’Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.

Il comma 5 dispone l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il ministero dell’Ambiente per assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie, composto da cinque unità, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’Ufficio legislativo.

Il comma 7 statuisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti del ministro dell’Ambiente da emettere in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, i titolari delle autorizzazioni e coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore del dl SalvaImprese, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento ai criteri ed ai parametri definiti dai suddetti decreti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel suddetto termine, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

Per evitare il blocco degli impianti di end of waste e conseguenti situazioni di criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del Testo unico ambientale, i titolari delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali verrà presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni del Tua.

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