NEWS:

Mamma Frida: “I Servizi Sociali impongono padre alla bimba, ma il riconoscimento è impugnato in Cassazione”

Avv. Di Leo: "L'ufficio di stato civile di Venezia non ha messo il cognome paterno, nessun mandato. Interesse del minore prima di quello del papà"

Pubblicato:03-05-2022 12:58
Ultimo aggiornamento:03-05-2022 13:53
Autore:

cassazione
FacebookLinkedInXEmailWhatsApp

ROMA – “Abbiamo paura, terrore di un prelevamento e della casa famiglia. Mia figlia è molto piccola, ha 6 anni, e viviamo in uno stato di allerta continuo. Per quanto io, insieme ai miei genitori, cerchiamo di proteggerla, questa è l’atmosfera in cui la bambina è costretta a vivere”. È spaventata mamma Frida quando alla Dire racconta gli ultimi eventi della sua vicenda giudiziaria ora arrivata in Cassazione con il ricorso presentato dall’avvocato Girolamo Andrea Coffari sull’eccezione di costituzionalità dell’articolo 250, III e IV comma, relativo al riconoscimento dei figli, che recita: “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”. È questo infatti il caso di Frida, che è anche uno dei 36 fascicoli esaminati dalla Commissione femminicidio, che ha portato avanti la gravidanza e ha cresciuto sua figlia da sola nonostante il padre biologico chiedesse l’aborto in mille modi, come copiosi messaggi documentano. La piccola, una volta nata, viene infatti riconosciuta solo da lei. Un bel giorno l’uomo ritorna e chiede il riconoscimento, ma prima ancora che questo accada, “una prima CTU, quando la bambina ha 18 mesi, le diagnostica un conflitto di lealtà” con la mamma e Frida viene definita “ostativa” come racconta intervistata dalla Dire agli esordi della vicenda.

IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI

Così come è oggi l’articolo di legge 250 violerebbe gli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, secondo quanto impugnato dal ricorso presentato dalla mamma coraggio, “perché dà al giudice la facoltà di esprimersi e sovrastare la volontà della mamma e l’interesse del minore qualora la mamma che ha fatto nascere il bambino e l’ha cresciuto dovesse opporsi perché il padre non si è assunto alcuna responsabilità” o, come nel caso di Frida, ha chiesto in tutti i modi l’aborto sparendo durante tutta la gravidanza e non vedendo sua figlia una volta nata.

Il Tribunale di Venezia in appello si è espresso imponendo il riconoscimento da parte del padre, ma poiché la sentenza non è ancora passata in giudicato ed è stata appunto impugnata in Cassazione, il cognome paterno non è stato postposto a quello materno sui documenti della minore a partire dal certificato di nascita. È stato l’uomo che ha chiesto tardivamente il riconoscimento a “comunicare la sentenza del Tribunale di Venezia ai servizi sociali e all’Ufficio di stato civile che abbiamo scoperto non avevano ricevuto alcun mandato dal Tribunale- ha aggiunto mamma Frida- e con la diffida dell’avvocata Di Leo l’Ufficio di Stato civile ha ripristinato il certificato di nascita iniziale con il solo cognome materno, invece i servizi sociali ritengono di non aver bisogno del mandato del tribunale”.


L’UFFICIO DI STATO CIVILE E I SERVIZI SOCIALI

L’avvocata civilista Camilla Di Leo, raggiunta dalla Dire, ha spiegato che “l’Ufficio di stato civile di Venezia ha fermato l’applicazione dell’aggiunta del secondo cognome, quello del padre, proprio perché la sentenza è stata impugnata dalla mamma e quindi non è passata in giudicato”. Si tratterebbe di una variazione anagrafica peraltro su un minore e quindi ogni cambiamento che non sia definitivo non può essere applicato senza certezza e definitività sulla vita di una bambina.

I servizi sociali però non sono dello stesso avviso e hanno già proposto un piano di avvicinamento con il padre biologico– ha spiegato ancora l’avvocata- se è vero che anche l’aggiunta del cognome è destabilizzante vogliamo dire quanto lo è un percorso di incontri con il padre biologico se poi la Cassazione accoglie il ricorso della signora Frida? Che danno sarebbe per la vita della bambina questa bigenitorialità a tutti i costi se qui il riconoscimento della bambina da parte dell’uomo è ancora oggetto di un iter legale che non si è affatto concluso?”, ha puntualizzato.

In un’ultima missiva indirizzata ai servizi sociali venerdi 29 aprile l’avvocata ha scritto: “Il Servizio Sociale rifiuta e non ha mai finora esibito il mandato che sostiene di aver ricevuto dal Tribunale di Venezia, ed in base al quale ritiene di dover applicare i punti in cui si dispone ‘l’affidamento della minore ai Servizi Sociali e le assunzioni di ogni iniziativa ritenuta necessaria ed opportuna al fine di tutelare il diritto della minore alla bigenitorialità’ e ‘una pronuncia resa da Autorità Giudiziaria, sulla quale pendono giudizi di impugnazione che ne impediscano il passaggio in giudicato, trattandosi di sentenza di Stato, che incide sullo status della persona (a maggior ragione su un minore), non potrà mettersi in esecuzione fino all’emissione della sentenza che definisce il terzo grado di giudizio. Così ha effettivamente ben ragionato l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia”.

Dunque sia rispetto al cognome sia rispetto al percorso indicato dai servizi sociali “siamo determinati- ha puntualizzato l’avvocata- a rimandare ogni iniziativa proposta in attesa del dato giuridico definitivo, che ha valore proprio come protezione della minore perché nel caso in questione su cui c’è un riconoscimento tardivo si procederà quando la legge avrà deciso”. Al momento i servizi sociali che hanno in affido la minore “vogliono iniziare con incontri con la mamma, ma siamo arrivati al punto che hanno recapitato una busta non firmata nella buca delle lettere quando la signora Frida era in casa e dicono di non averla trovata dopo averle suonato” ha spiegato Di Leo, che segnala anche lo stato di angoscia con cui si ritrovano a vivere mamma e figlia e nonni in quello che rischia di diventare un assedio continuo.

LA CASSAZIONE

Il ricorso oggi al vaglio della Cassazione mira a una nuova lettura dell’articolo 250 del codice civile e a questo proposito proprio dalla storia della mamma coraggio Frida è stato presentato un ddl alla Camera sui cosiddetti ‘padri indegni’. Lo aveva già spiegato alla Dire l’avvocato Coffari a febbraio 2021 in occasione di una conferenza stampa che si è svolta alla Camera dei deputati: “Quando nei 3 mesi in cui la donna può decidere il padre del concepito si è detto contro quella gravidanza, o dopo, operando contro l’interesse del nascituro e la mamma, anche in modo violento, da qui il termine di ‘padri indegni’, non incorre in alcuna responsabilità o conseguenza. La donna che porta alla luce quel figlio contro minacce o condizionamento deve essere tutelata, come il nascituro. Colmiamo questa voragine”, aveva chiesto rivolgendosi ai parlamentari per intervenire sull’articolo di legge, in particolare sul comma III.

Nel suo ricorso è scritto: “La libertà del genitore che desidera riconoscere il figlio in un momento successivo viene compressa e condizionata al consenso del genitore che, per primo, si sia assunto la responsabilità morale e giuridica della filiazione. Il comma successivo, tuttavia, come è noto, limita il potere interdittivo del primo genitore se, al vaglio del Giudice, il riconoscimento del secondo genitore sia corrispondente all’interesse del figlio: ‘Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio’. Il diritto della madre di coinvolgere o escludere il padre del concepito da ogni decisione relativa alla interruzione o al proseguimento della gravidanza, che non è soggetto ad alcuna restrizione, regredisce innanzi al diritto del padre del figlio nato, fino al punto da togliere ogni effetto alla mancanza di consenso della madre se il Giudice adito considera che il riconoscimento del padre corrisponde all’interesse del figlio. La nuova modulazione dei diritti della madre (pure se individuata come primo genitore che riconosce il figlio) e del padre (pure se individuato come secondo genitore che vuole riconoscere il figlio) formulata dall’art. 250 cc è grossolana e discriminatoria in quanto non tiene conto né dei diritti della donna gestante che diventa madre, né dei diritti del minore”.

I ‘PADRI INDEGNI’

È questa la discriminazione denunciata nel ricorso di Coffari sul caso di mamma Frida e di sua figlia che può riguardare molte altre mamme lasciate sole: “Un padre dal momento del concepimento fino alla nascita di suo figlio, può assumere comportamenti diversi o addirittura opposti fra loro che vanno dall’appoggiare, sostenere e coadiuvare la madre durante la gravidanza a quello di abbandonare la donna e il figlio o, nel peggiore dei casi, di operare attivamente con pressioni, ricatti, minacce perché la donna decida di interrompere la gravidanza. Ciò che colpisce è il fatto che il Legislatore non abbia contemplato in alcun modo quest’ultima ipotesi non individuando alcuna conseguenza sul piano giuridico per un comportamento che ha, invece, enormi ripercussioni sul piano morale, psicologico, economico, sociale e affettivo. Un padre che abbia apertamente con fatti e parole espresso il desiderio di sopprimere la vita di suo figlio andando contro la volontà della madre gestante, cercando di condizionarla, manipolarla e convincerla ad abortire, non ha esercitato un diritto che, per ovvie ragioni, appartiene solo ed esclusivamente alla donna, quello cioè di interrompere la gravidanza, ma, al contrario, ha cercato di coartare la volontà della donna non solo facendole mancare l’appoggio morale e materiale del quale necessita, ma addirittura minacciandola e ricattandola. Il Legislatore è, ad oggi, indifferente ad un comportamento del genere, ed è assurdo che non siano previste conseguenze sul piano giuridico”.

Nella legge 194 sul diritto d’aborto, riportata in parallelo nel ragionamento giurisprudenziale dell’avvocato, non a caso al padre si riconosce un diritto solo consultivo, e la decisione è totalmente in mano alla donna gestante. 

È su queste conseguenze che dovrà esprimersi il legislatore e che intanto la Cassazione dovrà dire la sua sul merito della sentenza di appello che ha stabilito di accogliere la richiesta di riconoscimento del padre biologico della bambina. Minore che quest’uomo lo ha visto piombare nella sua vita all’improvviso senza conoscerlo, quando era in corso la CTU.

“Ho già sottoposto la bambina a un ennesimo stress perché prima di affidarmi all’avvocata Di Leo- ha raccontato Frida- l’ho portata ad alcuni incontri con i servizi sociali come mi era stato richiesto, le ho spiegato che volevano conoscerla e loro hanno parlato del papà e la bambina si è opposta con chiarezza. È stata costretta a incontrarlo in ctu, andava all’asilo a prenderla quando per la legge non era nemmeno il padre, la bambina era spaventata, aveva un forte malessere e non sapeva chi fosse. Il paradosso della nostra storia è che dobbiamo parlare di bigenitorialità al cospetto di un uomo che non voleva questa bambina e che non l’ha riconosciuta quando è nata. La nostra non è nemmeno una storia di bigenitorialità, la problematica qui è il riconoscimento e ci siamo trovati a fare la stessa trafila di una coppia che si è separata e di un procedimento di affido come se ci fossero due genitori, ma qui sin dalla prima ctu ci sono sempre stata io e nessuna coppia di genitori”, ha sottolineato mamma Frida che con il suo caso e il ricorso in Cassazione va ad accendere la luce su quella che sembra ancora una volta una mancanza della legge e una sostituzione del potere dello Stato alla relazioni private e alle responsabilità morali dei singoli.

“Era sparito durante la gravidanza, voleva in tutti i modi con messaggi che ho prodotto agli atti che abortissi, ma la legge ad oggi non ammette limiti di tempo per il riconoscimento tardivo. I servizi sociali mentre la legge deve dire la sua definitivamente vogliono però organizzare incontri protetti con il padre, la cosa più importante è la tranquillità della bambina. Se la Cassazione dovesse dire che il riconoscimento non è consono alla minore poi cosa facciamo? L’abbiamo sottoposta a questo strazio senza che la legge lo avesse stabilito, come starebbe la bambina, è questo il modo di proteggerla e tutelarla?”. 

Lo aveva già detto l’avvocato Coffari alla Dire: “Le madri che hanno cresciuto questi figli hanno gli elementi per capire se c’è interesse del figlio. È la madre la tutrice, non un giudice calato dall’alto o una CTU”.

“Il consenso della madre al riconoscimento tardivo del padre, nelle condizioni sopra descritte, deve essere considerato un diritto soggettivo pieno ed esclusivo- è riportato in un altro passaggio del ricorso in cui viene spiegato chi siano i padri indegni- non limitato e condizionato ad una rivalutazione giudiziale, pena la violazione dei diritti inviolabili della persona (art. 2 delle Costituzione) bambino e della persona madre, pena la violazione dei diritti di uguaglianza (articolo 3) dei diritti di difesa (articolo 24) dei diritti alla salute e all’integrità psicofisica (articolo 32)”. E ancora una definizione puntuale viene data della figura del ‘padre indegno’: ‘…come ‘padre indegno’ si vuole intendere colui che, attraverso il comportamento più volte già descritto ha realizzato una persistente ed agita volontà di far abortire la donna incinta, ha abbandonato moralmente e materialmente la gestante e non ha riconosciuto il neonato.

La coesistenza di queste condizioni (specialmente le prime due) ha obiettivamente distrutto ogni residuo rapporto di fiducia fra i genitori, ha mancato ad ogni elementare forma di solidarietà e responsabilità e ha gravemente gettato in uno stato di abbandono, prostrazione, sofferenza e umiliazione la madre che, da sola, ha affrontato e portato a termine la gravidanza nelle difficili condizioni più volte descritte”.

La Cassazione si esprimerà, intanto l’impegno degli avvocati insieme alla mamma è tutto teso a salvaguardare una bambina che sta finendo il suo ultimo anno di asilo: “Il suo interesse- ha concluso l’avvocata Di Leo- viene prima di quello del padre”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it