ROMA – L’ordine di astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti della moglie e della figlia minore; il divieto di avvicinarsi a entrambi e ai luoghi frequentati mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri, per un periodo di sei mesi; l’affido della figlia minore in via super esclusiva alla madre. Lo ha deciso il Tribunale di Latina il 29 gennaio scorso in una separazione in cui c’erano allegazioni di violenza domestica.
DECISO L’AFFIDO MONOGENITORIALE, LE MOTIVAZIONI
L’uomo, che ha il braccialetto elettronico, si legge sempre nella sentenza, “anche alla presenza della figlia minore, sottoponeva la donna a sistematiche ed abituali condotte di violenza verbale e fisica, impedendole di uscire di casa, di frequentare i propri genitori, minacciandola di morte nonché percuotendola in plurime occasioni, cagionandole in tal modo anche delle lesioni e delle ecchimosi, condotte realizzate con cadenza periodica e tali da rendere umiliante e pericolosa per la donna la convivenza”.
Il Tribunale spiega la decisione dell’affido monogenitoriale “alla luce delle condotte maltrattanti, oggetto di procedimento penale dell’uomo ai danni della moglie e della figlia che indicano, allo stato, un quadro di generale inidoneità della figura paterna all’esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l’altro genitore delle decisioni più importanti poste nell’interesse della minore; mentre nessun elemento indicativo di un’eventuale inidoneità genitoriale è emerso, allo stato, rispetto alla madre”.
Il Tribunale ha disposto anche il monitoraggio del servizio sociale e un percorso di sostegno per la piccola e per l’uomo, a causa del consumo di sostanze, con controlli periodici al Serd.
Dunque con un penale aperto, esaminato dal giudice civile, si è proceduto per una decisione di affido super esclusivo senza prevedere una ctu, come solitamente accade, e senza prendere decisioni diverse in nome della bigenitorialità spesso invocata in nome della legge 54 che diversi esperti chiedono di modificare laddove ci sia ‘fumus’ di violenza.
L’AVV. MARCONATO: “TRIBUNALE DI LATINA, ESEMPIO VIRTUOSO”
L’avvocata della mamma, Marina Marconato, alla Dire ha spiegato come decisioni di questo tipo debbano diventare un ‘faro’ nella tutela di donne e figli in contesti di violenza domestica. “Il Tribunale di Latina- ha spiegato- rappresenta un esempio virtuoso sia nell’ambito della applicazione della Riforma Cartabia con riferimento ai nuclei familiari ove vi sia violenza, sia della normativa sovranazionale. I giudici non hanno solo tenuto conto del divieto di avvicinamento del padre disposto dal giudice penale, ma hanno recepito quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 e dalla Direttiva 2024/1385 Ue del Parlamento europeo che impongono al giudice civile, nei contesti familiari ove emerga un quadro riconducibile alla violenza, di valutare la deroga dal regime di affidamento condiviso e disporre un regime di affidamento e collocamento atto a garantire la sicurezza ed il benessere dei fanciulli. E’ stata scongiurata la vittimizzazione secondaria della madre, alla quale è stato conferito l’affidamento super esclusivo della bambina e al centro della decisione c’è stato l’interesse della minore. La piccola non subirà alcun rallentamento o blocco in ogni questione quotidiana che la riguardi, come sarebbe inevitabilmente accaduto in caso di affidamento ai servizi sociali, prassi diffusa in molti tribunali in casi simili (si legge infatti nel caso di specie, l’affido super esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa delle gravi problematiche familiari”.
E a proposito di periti spesso utilizzati dai Tribunali in vicende analoghe Marconato sottolinea come sia “apprezzabile il fatto che entrambi i giudici abbiano ritenuto superflua ogni ulteriore indagine circa le capacità genitoriali: la violenza agita dal padre attestava inequivocabilmente una grave inadeguatezza ad esercitare diritti e doveri connessi alla paternità. Le due figure genitoriali- conclude- non sono state poste nella medesima posizione rispetto alla figlia, come troppo spesso accade”.







