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Rete per la parità: “Il cognome materno completa l’identità personale”

La recente sentenza della Consulta aggiunge un tassello storico ad un percorso che aveva preso il via nel 2016: il commento della presidente dell'associazione Rete per la parità

Pubblicato:02-06-2022 16:37
Ultimo aggiornamento:02-06-2022 16:37
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ROMA – “È stata scritta una sentenza storica che contribuisce a ribadire un cammino avviato nel 2016 e soprattutto restituisce alle figlie e ai figli il diritto alla completezza dell’identità personale. Più specificamente la Consulta, dichiarando illegittime tutte le disposizioni che stabiliscono l’automatismo del cognome paterno, si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori”. Così scrive Raffaella Sirena in un approfondimento intervistando la presidente dell’associazione Rete per la Parità, Rosanna Oliva de Conciliis.

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“Si delinea così il percorso di riforma organica in materia di doppio cognome, un tema che da diversi anni vede in prima linea l’associazione Rete per la Parità che punta alla reale attuazione dell’uguaglianza in vari ambiti. Questa volta la Corte non si è limitata al petitum- sottolinea la presidente- ma ha dichiarato illegittima la norma generale che impone l’attribuzione del solo cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza n. 286 del 2016, dell’assenza di un accordo tra loro”.


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“Sull’ordinanza la nostra associazione, insieme a Interclub Zonta Italia, ha presentato una memoria pienamente allineata al risultato odierno. Questa sentenza- prosegue Oliva de Conciliis- contempera due esigenze che sembravano di difficile composizione: riconosce a figli e figlie entrambe le origini, materna e paterna, eliminando così la discriminazione contro le madri, ma permette anche scelte diverse ai genitori se di comune accordo. Governo e Parlamento devono ora regolare gli aspetti connessi come la possibilità, nel caso di cognomi composti da più parti, di utilizzarne solo una parte e la trasmissione del cognome alla generazione successiva”.

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