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Falso in bilancio, fino a 8 anni per le società quotate in Borsa

Il Senato ha approvato l'articolo 10 del ddl anticorruzione sulle 'False comunicazioni sociali delle società quotate' in borsa

Pubblicato:01-04-2015 09:51
Ultimo aggiornamento:16-12-2020 20:13

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corruzioneROMA – L’aula del Senato, a scrutinio segreto, ha approvato l’articolo 10 del ddl anticorruzione sulle ‘False comunicazioni sociali delle società quotate’ in borsa, che aumenta le pene per queste societa’ stabilendo il minimo a tre anni e il massimo a otto anni.

Questo il testo dell’articolo.

(False comunicazioni sociali delle società quotate) – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concreta-mente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.


“Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione euro-pea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

LE SOCIETA’ NON QUOTATE – L’aula del Senato ha approvato le nuove norme sul falso in bilancio, contenute nell’articolo 8 del ddl anti-corruzione che aumenta le pene per le societa’ non quotate in borsa stabilendo il minimo a un anno e il massimo a cinque. Le norme erano state introdotte in commissione Giustizia con un emendamento del governo che non è stato modificato. I si’ sono stati 124, i no 74 e 43 gli astenuti. Forza Italia ha votato contro.

L’articolo 2621 dei codice civile, sulle false comunicazioni sociali, è quindi sostituito dal seguente: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

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