E per i medici che hanno stretto convezioni con gli ospedali
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 1 giu. - Sgravi Irap per i medici che hanno stretto convenzioni per l'esercizio della loro attivita' all'interno degli ospedali e per la medicina di gruppo. Queste le due principali novita' 2016 in tema di medici e fisco su cui l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in una circolare.
Il tema Irap e medici e' stato affrontato nell'ultima legge di Stabilita' e prevede che "non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta, nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove percepiscano per l'attivita' svolta nelle medesime strutture piu' del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale".
La norma, sottolinea l'Agenzia, "ha la finalita', in sostanza, di escludere dall'Irap i redditi professionali derivanti dall'attivita' medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attivita' svolta all'interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilita' ed interesse".
L'Agenzia specifica poi come "tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che la dizione 'reddito complessivo" contenuta nella norma per indicare il termine al quale rapportare la percentuale derivante dalla attivita' svolta presso la struttura ospedaliera, intenda riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attivita' professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attivita' esercitata al di fuori di detta struttura. Ai fini in esame non risulterebbero, infatti, rilevanti le altre categorie di reddito che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini Irap (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi). La norma dispone, inoltre, che ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono irrilevanti l'ammontare del reddito professionale realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' di medico. Con cio' precisando che l'esenzione dall'Irap nei casi indicati opera a prescindere dalla entita' del reddito derivante dalle attivita' autonomamente organizzate e dalle spese sostenute per la sua produzione".
Per i medici in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, l'agenzia si era gia' pronunciata con circolare 28 maggio 2010, n. 28, ove, al par. 4, relativamente ai medici di medicina generale convenzionati con il Ssn, ha chiarito che "l'esistenza dell'autonoma organizzazione e' configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta".
Ma sul tema c'e' stato un recente pronunciamento della Cassazione. In riferimento agli "standard minimi" previsti dalla convenzione l'Agenzia "richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, n. 7291/2016 depositata il 13 aprile 2016, relativa alla attivita' di medicina di gruppo svolta da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Ssn. I giudici di legittimita' hanno premesso che l'attivita' della medicina di gruppo, svolta ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del DPR 28 luglio 2000 n. 270 (con il quale e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), non e' riconducibile ad uno dei tipi di societa' o enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che - come ribadito dalla stessa Corte a sezioni Unite con la sentenza n. 7371/2016, depositata il 14 aprile 2016 - costituiscono ex lege un presupposto d'imposta ai fini Irap, ma rappresenta una forma associativa di assistenza primaria regolamentata normativamente (dal richiamato articolo 40)".
Viene infine chiarito che "l'attivita' di medicina di gruppo si caratterizza, tra l'altro, per l'utilizzo di supporti tecnologici e strumentali comuni e per l'utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, la Corte esclude che la presenza di tale personale dipendente, rientrando nell'ambito del 'minimo indispensabile' richiesto per lo svolgimento dell'attivita', integri il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo Irap (cfr. anche Cass. SS.UU 10 maggio 2016, n. 9451)".
(Wel/ Dire)