(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 17 set. - "Consentire l'immediato avvio delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti". E' questo l'obiettivo della proposta di legge depositata dal gruppo Ncd alla Camera.
"Tale proposta recepisce il contenuto dello schema di decreto legge predisposto dal Ministro Lorenzin. Infatti, senza una legge statale non appare possibile garantire la tracciabilità tra donatori e nati, istituendo un apposito registro nazionale, recepire la disciplina europea sui test sanitari ai donatori, inserire immediatamente l'eterologa nei LEA e predisporre le nuove Linee guida. Abbiamo pertanto chiesto ad altri gruppi- spiega De Girolamo- di condividere questo testo. Dobbiamo dare regole precise e una speranza a tutte quelle coppie che desiderano avere un figlio. Il nostro augurio è che una materia così delicata possa avere una convergenza parlamentare la più ampia possibile".
"La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria e gratuita- si legge nella proposta- E la donazione è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni. E' vietata la donazione di cellule riproduttive tra parenti fino al quarto grado".
"Inoltre- continua il testo- le cellule riproduttive di un medesimo donatore non possono determinare più di dieci nascite. Per quanto riguarda l'anonimato il testo Ncd consente l'accesso alle informazioni sanitarie e del patrimonio genetico del donatore esclusivamente nei casi in cui sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute dell'embrione formato o del nato da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, attestati da un medico responsabile di una struttura ospedaliera pubblica, e le predette informazioni sono necessarie ai fini della tutela della salute dell'embrione o del nato.
L'accesso a tali informazioni è consentito esclusivamente al predetto medico".
(Wel/ Dire)