(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 13 feb. - Il testo uscito dal
Senato nella primavera del 2009 aveva spaccato maggioranza e
opposizione e sollevato un vespaio di polemiche fra gli operatori
del settore sanitario. Quello a cui la Camera ha dato il suo ok
oltre due anni dopo, nel luglio del 2011, non ha ricomposto le
divisioni. Soprattutto perche' resta il "no" assoluto, non tanto
all'eutanasia, su cui gli italiani stessi restano molto divisi,
ma perche' impedisce ai cittadini di scrivere nero su bianco che
non vorranno essere alimentati e idratati artificialmente in caso
di perdita permanente di coscienza. Divieto di eutanasia o di
aiuto al suicidio. Nutrizione e alimentazione artificiali mai
oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento e divieto di
sospenderle a meno che non siano piu' efficaci nella fase
terminale della vita. Ecco i nodi del testo uscito da
Montecitorio. Anche la platea dei fruitori delle Dat,
dichiarazioni anticipate di trattamento, e' stata ristretta.
DIVIETO DI EUTANASIA. La legge "riconosce e tutela la vita umana,
quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella
fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona
non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte
accertata". Esplicito il "divieto di ogni forma di eutanasia e
ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio" con riferimento
agli articoli 575(omicidio), 579 (omicidio del consenziente) e
580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. Il
medico e' obbligato a informare il paziente sul divieto di
eutanasia. E' stabilito il principio dell' "alleanza terapeutica"
nelle fasi del fine vita. Nel passaggio alla Camera, e' stato
inserito il diritto per i pazienti terminali o in condizione di
morte prevista come imminente di essere assistiti con un'adeguata
terapia del dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle
cure palliative.
CONSENSO INFORMATO - Ogni trattamento sanitario e' attivato
previo consenso informato esplicito dopo corrette informazioni
dei medici. L'alleanza terapeutica si esplicita in un documento
di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte
integrante della cartella clinica.
STOP IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE SOLO PER MALATI TERMINALI -
Idratazione e alimentazione non possono mai essere interrotte.
L'unica eccezione diventa quella dei malati terminali nel caso
"risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori
nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del
corpo". Il disegno di legge Calabro' (dal nome del relatore al
Senato) conteneva il divieto assoluto dello stop. In commissione
Affari sociali di Montecitorio la previsione era stata
'ammorbidita' con l'eccezione della non assimilazione. Poi e'
arrivata l'ulteriore 'stretta' in aula con la speficificazione
dello "fase terminale" del malato. Alimentazione e idratazione
artificiale "non possono formare oggetto" di Dat.
IN DAT SOLO ORIENTAMENTI SU TRATTAMENTI - L'aula della Camera ha
circoscritto ulteriormente i contenuti del biotestamento. Nelle
Dat si potranno esprimere "orientamenti" (e non volonta') solo
sui trattamenti che si intende attivare, ma non su quelli che si
vuole sospendere o a cui ci si rifiuta di essere sottoposti. I
trattamenti vengono ora definiti "terapeutici" e non piu'
"sanitari". Rimane comunque la previsione che si possa rinunciare
a cio' che e' "di carattere sproporzionato o sperimentale", ossia
l'accanimento terapeutico.
RISTRETTA LA PLATEA - Nel passaggio dal Senato alla Camera, con
un emendamento del relatore Domenico Di Virgilio (Pdl), si era
ampliata la platea dei beneficiari: le Dat si sarebbero applicate
non piu' solo agli stati vegetativi, ma anche a chi si trovava
"nella incapacita' permanente di comprendere le informazioni
circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze". In aula
invece c'e' stata una retromarcia proprio del relatore. Con un
nuovo emendamento si stabilisce che le dat valgono solo quando
c'e' "accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale". Nella pratica, si tratta di un ritorno
agli stati vegetativi.
VIDEO-RICOSTRUZIONI VIETATE - Niente videotestamenti o
ricostruzioni di intenti fatte a posteriori. Il biotestamento si
potra' fare solo in forma scritta o dattiloscritta con firma
autografa del soggetto interessato. "Eventuali dichiarazioni di
intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle
forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e
non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della
volonta' del soggetto". Le Dat saranno raccolte in un Registro
nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il
ministero della Salute. Potranno essere redatte presso il medico
curante e registrate (ma non c'e' l'obbligo) presso le Asl che
poi le trasmetteranno all'archivio del ministero. Le Dat hanno
validita' di 5 anni e possono essere rinnovate.
NOMINA FIDUCIARIO O INTERVENGONO I FAMILIARI - Nel testamento
biologico si puo' nominare un fiduciario. Se questo non avviene,
i compiti assegnati a quest'ultimo passano in mano ai familiari,
nell'ordine previsto dal Codice civile per le successioni dei
beni materiali. Si parte, dunque, dai genitori, passando per i
figli e i successivi gradi di parentela.
NIENTE PIU' COLLEGIO 'AD HOC' PER CONTROVERSIE - Nel passaggio
alla Camera 'salta' la previsione di un collegio medico,
designatto dall'azienda sanitaria, per dirimere le controversie
tra medico e fiduciario. In pratica, il medico curante torna ad
avere piu' potere decisionale, visto che gli orientamenti del
malato saranno da lui valutate "in scienza e coscienza in
applicazione del principio dell'inviolabilita' della vita umana".
Il medico non sara' piu' 'stoppato' da una commissione di parere
diverso. E sempre in tema di controversie, e' stato soppresso
l'articolo che consentiva l'autorizzazione del giudice tutelare
sui trattamenti sanitari in caso di contrasti tra i soggetti
legittimati ad esprimere il consenso.
(Ami/ Dire)