(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 14 lug. - L'aula della Camera ha approvato, a scrutinio segreto, il disegno di legge sul testamento biologico. Il testo, che ha subito modifiche, torna al Senato (in terza lettura) dopo due anni e mezzo dal primo via libera sulla scia del caso Englaro (era il 26 marzo 2009 quando ci fu l'ok di Palazzo Madama). A votare a favore Pdl, Lega, Udc.
Contrari Pd, Idv e Fli. In realta', pero', nei partiti di entrambi gli schieramenti ci sono stati 'distinguo' trasversali rispetto alle indicazioni ufficiali dei gruppi. A titolo personale e' intervenuto Peppino Calderisi (Pdl) per annunciare il suo voto contrario. Quattordici deputati Pd hanno annunciato la loro non partecipazione al voto. Le votazioni a scrutinio segreto, oltre a quella sul complesso del provvedimento, sono state numerose. Ma la maggioranza, anche aiutata dal voto segreto, non e' mai andata sotto.
COSA PREVEDE LA LEGGE - Divieto di eutanasia o di aiuto al suicidio. Nutrizione e alimentazione artificiali mai oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) e divieto di sospenderle a meno che non siano piu' efficaci nella fase terminale della vita. Il ddl sul testamento biologico esce dalla Camera confermando l'impianto di base del testo approvato dal Senato il 26 marzo di due anni fa e con modifiche che, di fatto, imprimono un ulteriore 'stretta' al provvedimento: come quella che 'restringe' la platea dei pazienti per i quali le Dat avranno valore e l'esplicitazione che si scegliera' quali cure attivare ma non quali rifiutare. Ecco, in sintesi, cosa prevede il disegno di legge.
-DIVIETO DI EUTANASIA. La legge "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata". Esplicito il "divieto di ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio" con riferimento agli articoli 575(omicidio), 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. Il medico e' obbligato a informare il paziente sul divieto di eutanasia. E' stabilito il principio dell'"alleanza terapeutica" nelle fasi del fine vita. Nel passaggio alla Camera, e' stato inserito il diritto per i pazienti terminali o in condizione di morte prevista come imminente di essere assistiti con un'adeguata terapia del dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative.
-CONSENSO INFORMATO. Ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso informato esplicito dopo corrette informazioni dei medici. L'alleanza terapeutica si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
-STOP IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE SOLO PER MALATI TERMINALI.
Idratazione e alimentazione non possono mai essere interrotte.
L'unica eccezione diventa quella dei malati terminali nel caso "risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo". Il disegno di legge Calabro' (dal nome del relatore al Senato) conteneva il divieto assoluto dello stop. In commissione Affari sociali di Montecitorio la previsione era stata 'ammorbidita' con l'eccezione della non assimilazione. Poi e' arrivata l'ulteriore 'stretta' in aula con la speficificazione dello "fase terminale" del malato. Alimentazione e idratazione artificiale "non possono formare oggetto" di Dat.
-NELLE DAT SOLO ORIENTAMENTI SU ATTIVAZIONE TRATTAMENTI. L'aula della Camera ha circoscritto ulteriormente i contenuti del biotestamento. Nelle Dat si potranno esprimere "orientamenti" (e non volonta') solo sui trattamenti che si intende attivare, ma non su quelli che si vuole sospendere o a cui ci si rifiuta di essere sottoposti. I trattamenti vengono ora definiti "terapeutici" e non piu' "sanitari". Rimane comunque la previsione che si possa rinunciare a cio' che e' "di carattere sproporzionato o sperimentale", ossia l'accanimento terapeutico.
-RISTRETTA LA PLATEA DEL BIOTESTAMENTO. Nel passaggio dal Senato alla Camera, con un emendamento del relatore Domenico Di Virgilio (Pdl), si era ampliata la platea dei beneficiari: le dat si sarebbero applicate non piu' solo agli stati vegetativi, ma anche a chi si trovava "nella incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze". In aula invece c'e' stata una retromarcia proprio del relatore. Con un nuovo emendamento si stabilisce che le dat valgono solo quando c'e' "accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale". Nella pratica, si tratta di un ritorno agli stati vegetativi.
-REGISTRO UNICO DELLE DAT, VIDEO-RICOSTRUZIONI VIETATE. Niente videotestamenti o ricostruzioni di intenti fatte a posteriori. Il biotestamento si potra' fare solo in forma scritta o dattiloscritta con firma autografa del soggetto interessato.
"Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volonta' del soggetto". Le Dat saranno raccolte in un Registro nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il ministero della Salute.
Potranno essere redatte presso il medico curante e registrate (ma non c'e' l'obbligo) presso le Asl che poi le trasmetteranno all'archivio del ministero. Le dat hanno validita' di 5 anni e possono essere rinnovate.
-NOMINA FIDUCIARIO O INTERVENGONO I FAMILIARI. Nel testamento biologico si puo' nominare un fiduciario. Se questo non avviene, i compiti assegnati a quest'ultimo passano in mano ai familiari, nell'ordine previsto dal Codice civile per le successioni dei beni materiali. Si parte, dunque, dai genitori, passando per i figli e i successivi gradi di parentela.
-NIENTE PIU' COLLEGIO 'AD HOC' PER CONTROVERSIE. Nel passaggio alla Camera 'salta' la previsione di un collegio medico, designatto dall'azienda sanitaria, per dirimere le controversie tra medico e fiduciario. In pratica, il medico curante torna ad avere piu' potere decisionale, visto che gli orientamenti del malato saranno da lui valutate "in scienza e coscienza in applicazione del principio dell'inviolabilita' della vita umana".
Il medico non sara' piu' 'stoppato' da una commissione di parere diverso. E sempre in tema di controversie, e' stato soppresso l'articolo che consentiva l'autorizzazione del giudice tutelare sui trattamenti sanitari in caso di contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso.
(Pic/ Dire)