(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 27 set. - Nella sua ultima
seduta, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della
Salute, Ferruccio Fazio, "ha proseguito l'esame ed approvato uno
schema di disegno di legge recante misure per garantire la
maggiore funzionalita' del Servizio sanitario nazionale e
corrispondere in maniera sempre piu' adeguata e qualificata alle
necessita' degli utenti e alla salvaguardia delle giuste
aspettative dei cittadini".
Come si legge nella nota ufficiale di palazzo Chigi, "il
provvedimento prevede misure in materia di ricerca sanitaria, di
sicurezza delle cure, di riforma degli ordini delle professioni
sanitarie, di fascicolo elettronico e di registri di rilevante
interesse sanitario. Sullo schema di disegno di legge verra'
acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni".
FAZIO - "Abbiamo voluto dare risposte sempre piu' appropriate e
qualificate alle necessita' dei cittadini. Sperimentazione
clinica e altre disposizioni in materia sanitaria". "Il Ddl-
spiega il ministro- nasce dall'esigenza di adottare ulteriori e
piu' significative misure per garantire in vari settori quali la
ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni
sanitarie, la sanita' elettronica, una maggiore funzionalita' del
Servizio sanitario nazionale e delle prestazioni erogate per dare
risposte sempre piu' appropriate e qualificate alle necessita'
dei cittadini".
SPERIMENTAZIONE CLINICA - "Delegato al Governo il riassetto e la
riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei
medicinali per uso umano da attuarsi entro nove mesi dall'entrata
in vigore della presente legge attraverso l'emanazione di uno o
piu' Decreti legislativi proposti dal ministro della Salute di
concerto con i ministri per le Politiche europee, della
Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, per la Semplificazione
normativa, per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione,
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; del Lavoro e
delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. I decreti dovranno prevedere il
riordino e l'individuazione del numero dei Comitati etici con
predisposizione di criteri di certificazione, prevedendo in ogni
caso almeno un Comitato etico per ogni Regione e tenendo in
considerazione il numero di Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico presenti; l'individuazione dei requisiti
dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni
cliniche dalla fase 0 alla fase IV; la realizzazione di una rete
dei comitati etici; meccanismi di valutazione delle performance
delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche; l'istituzione di un portale di
consultazione per il cittadino".
DISPOSITIVI MEDICI - "Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 marzo 2012, le aziende che producono
o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i
dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su
misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a
strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a
favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento
della somma fatturata al netto dell'Iva. Si prevede entro 30
giorni l'istituzione di un apposito tavolo presso il ministero
della Salute, con la partecipazione del Dipartimento per gli
affari regionali, del ministero dell'Economia e delle Finanze,
del ministero dello Sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e
delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, allo
scopo di predisporre una proposta organica per la sostituzione
della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta".
FINANZIAMENTI RICERCA - "Dal 2010 nell'ambito delle risorse
previste per il finanziamento dei bandi di "ricerca finalizzata"
una quota pari al 10 per cento di tali risorse e' destinata a
progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di eta'
inferiore ai quarant'anni.
Inoltre stabilisce che con decreto del ministro della Salute
siano definite le modalita' per consentire al singolo ricercatore
di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il
rapporto con la struttura nella quale e' stato avviato il
suddetto progetto. Cio' significa che i finanziamenti sono
destinati alla persona e non alle istituzioni".
DIRETTORI SCIENTIFICI IRCCS - "Il rapporto di lavoro del
direttore scientifico puo' essere a carattere esclusivo o non
esclusivo delle prestazioni e regolato da un contratto di diritto
privato. Nel caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione
dell'incarico, dovra' comunque avvenire nel rispetto
dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza e
comportera' la riduzione del 30% della retribuzione rispetto a
quella prevista per il direttore scientifico con rapporto di
lavoro esclusivo".
- PIGNORAMENTI - "Disposto il divieto di atti di sequestro e
pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al
finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata,
svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli
articoli 12 e 12-bis d.lgs. n. 502 del 1992".
PROGRAMMI DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA E TECNOLOGIE SANITARIE -
"Ammessi a beneficiare degli interventi relativi ai programmi di
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (art. 20 della
legge n. 67 del 1988) anche l'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) e il ministero della Salute, quest'ultimo relativamente
alla realizzazione e ristrutturazione di locali destinati ad
accogliere materiale per le attivita' svolte in favore del Ssn".
PROFESSIONI SANITARIE - "Gli ordini e le relative federazioni
dovranno essere Enti pubblici non economici istituiti al fine di
tutelare i cittadini e gli interessi pubblici sottoposti alla
vigilanza del ministero della Salute. Istituito un Ordine
specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei
diritti acquisiti dagli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, fermo restando l'obbligo di iscrizione per
l'esercizio specifico della professione. E' prevista inoltre
l'abrogazione delle attuali norme che indicano il diploma di
specializzazione in odontoiatria quale requisito necessario per
accedere al profilo professionale dirigenziale di odontoiatra e
per il conferimento dell'incarico di responsabile di struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale".
SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI - "Allo scopo di migliorare la
qualita' dei servizi sanitari erogati e la sicurezza dei pazienti
e' prevista l'implementazione di sistemi di segnalazione degli
eventi avversi per individuare le problematiche organizzative che
concorrono a generare tali eventi nelle strutture sanitarie".
CURE TERMALI - "Prevista una delega per il riordino delle
attivita' idrotermali.
In particolare il Ddl consente, attraverso l'elaborazione di un
testo unico meramente compilativo, di disporre di un quadro
normativo certo, sul quale poter successivamente sviluppare
iniziative di rilancio e sviluppo e per una politica di
riqualificazione e promozione del patrimonio idrotermale, cui
necessariamente si collegano le esigenze di valorizzazione del
patrimonio ambientale".
SANITÀ ELETTRONICA - "Il fascicolo sanitario elettronico (Fse),
fino ad oggi non disciplinato a livello nazionale da norme di
carattere primario o secondario, e' definito come l'insieme dei
dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti
l'assistito. Il Fascicolo sanitario elettronico e' istituito
dalle Regioni e Province autonome, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali a fini di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca
scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria".
REGISTRI - "Sono istituiti sistemi di sorveglianza e registri di
rilevante interesse sanitario e di impianti protesici ai fini di
ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
al fine di garantire un sistema attivo di dati anagrafici,
sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti
i casi di un rischio per la salute, di una particolare malattia o
di una condizione di salute rilevante in una popolazione
definita".
(Wel/ Dire)