MISURE PIU' STRINGENTI PER L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 2 lug. - Dopo giorni di tira e
molla e di mille voci a rincorrersi nei corridoi, la
presentazione degli emendamenti alla manovra da parte del
relatore di maggioranza Azzolini porta con se' una modifica
parziale all'aumento della soglia di invalidita' per
l'ottenimento dell'assegno mensile e il restringimento dei
termini di ottenimento per le indennita' di accompagnamento. Non
vengono toccati solo i disabili non autosufficienti, mentre
aumentano le responsabilita' dei medici facenti parti delle
commissioni e i controlli sui "falsi invalidi". Dopo la
discussione in Commissione Bilancio, seguira' l'esame dell'Aula e
- una volta approvato - la successiva lettura alla Camera. Ecco i
provvedimenti previsti con l'emendamento.
INVALIDITA' CIVILE - L'emendamento proposto prevede che
l'innalzamento della soglia dal 74% all'85% (che rimane dunque,
intonso, nel testo della manovra) non trovi applicazione per "i
soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le
quali il Decreto del Ministero della sanita' del 5 febbraio 1992
riconosce una percentuale di invalidita' in misura fissa o
massima di fascia superiore al 75%". In sostanza, solamente nei
casi di patologia unica il limite rimarrebbe quello attualmente
in vigore (il 74%), mentre nei casi di quelle persone colpite da
una pluralita' di patologie che, singolarmente prese e valutate,
non raggiungono il 74%, si applicherebbe la nuova soglia
dell'85%. La relazione all'emendamento indica in questa seconda
categoria il 90% delle situazioni. Sarebbero salvi, in sostanza,
coloro che hanno una sola patologia previste nelle tabelle (ad
esempio le persone con sindrome di down o gli amputati di spalla
o braccio), ma non coloro che hanno piu' patologie a bassa
invalidita': l'assegno sara' riconosciuto solo se la Commissione
valutera' una soglia di invalidita' all'85% e non piu' al 74%.
ACCOMPAGNO - Vengono ridefiniti i requisiti medico legali per il
riconoscimento e l'ottenimento del contributo attraverso dei
piccoli cambiamenti lessicali al testo della legge che disciplina
l'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento. Questa
continuerebbe ad essere riconosciuta "ai cittadini nei cui
confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni
fisiche o psichiche" ma che si trovino non piu' "nella
impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore" ma invece "nella impossibilita' permanente di
deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore". La caratteristica
di "permanenza" viene cioe' legata all'impossibilita' di
deambulare: solo chi e' permanentemente impossibilitato a
deambularla potra' vedersela riconoscere. Ugualmente,
l'indennita' di accompagnamento e' data non piu' a quanti "non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
abbisognano di una assistenza continua", ma a quanti "non essendo
in grado di compiere il complesso degli atti elementari della
vita, abbisognano di una assistenza continuativa", con lo
spostamento dell'accento dunque dagli atti quotidiani della vita
all'intero complesso degli atti, e non piu' qualificati come
"quotidiani" ma come "elementari". Dietro il linguaggio tecnico,
una scelta che restringerebbe il panorama degli aventi diritto e
che, a seconda della sua interpretazione, potrebbe mettere in
dubbio l'accompagno per chi e' capace di camminare solo grazie ad
ausili o protesi o per quei disabili anche gravi che conservano
un seppur minimo grado di autonomia nello svolgimento degli atti
"elementari" di vita.
VERIFICHE STRAORDINARIE - Niente di nuovo rispetto a quanto gia'
previste dal Decreto Legge 78/2010. L'Inps potra' tuttavia
avvalersi, nel corso delle verifiche, anche delle Commissioni
Asl. Queste dal 2010 sono infatti integrate con un medico Inps e,
nei casi in cui dette Commissioni non rispettino il termine dei
tre mesi dalla presentazione della domanda per l'accertamento
dello stato di invalidita', l'Inps puo' nei 15 giorni successivi
procedere autonomamente con proprie commissioni.
(Wel/ Dire)