Violenza donne, Cdm approva codice rosso
Giustizia tempestiva, basta ritardi e mancata protezione
Roma, 4 dic. - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto 'codice rosso', il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di Procedura Penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".
Si tratta di un provvedimento del Ministero della giustizia e di quello della pubblica amministrazione che accelera lo svolgimento delle indagini, le procedure di giustizia, ivi compresa l'audizione delle vittime dei reati di maltrattamenti di violenza sessuale, di atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito delle relazioni di convivenza. In questo modo si perviene nel piu' breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti protettivi o di non avvicinamento e si impedisce che ingiustificabili stati procedimentali possano ulteriormente porre in pericolo di vita e l'incolumita' fisica delle vittime di violenza domestica di genere. Il ddl comprende anche una parte sulla formazione delle forze dell'ordine coinvolte nelle indagini e di quelle impegnate negli istituti penitenziari.
BASTA RITARDI E MANCATA PROTEZIONE - Mai piu' ritardi nella giustizia e nella protezione delle vittime di violenza domestica e di genere. Il Codice rosso contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi nell'acquisizione e nella iscrizione di notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari possano pregiudicare la tempestivita' di interventi a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.
Il disegno di legge vuole garantire l'immediata instaurazione e la progressione del procedimento penale al fine di pervenire nel piu' breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti protettivi, o di non avvicinamento, e impedire che ingiustificabili ritardi procedimentali possano ulteriormente porre in pericolo di vita e l'incolumita' fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.
Ecco il testo del ddl in possesso dell'agenzia Dire, illustrato articolo per articolo.
Con l'articolo 1 del disegno di legge si estende a questi reati il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti per i quali l'articolo 407 del codice di procedura penale riduce la durata massima delle indagini preliminari a due anni.
La polizia giudiziaria sara' tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. Viene cioe' esclusa ogni discrezionalita' nella scelta dello strumento comunicativo della notizia di reato. La polizia giudiziaria dovra' infatti attivarsi immediatamente senza alcuna possibilita' di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo puo' portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose.
L'articolo 2 prevede che il pubblico ministero proceda all'assunzione di sommarie informazioni della vittima del reato entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione del procedimento.
L'audizione della vittima si deve svolgere "senza ritardo". In questo modo sara' possibile attivare interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell' aggravamento delle conseguenze dannose o del pericolo.
L'articolo 3 del disegno di legge integra la norma del codice di procedura penale imponendo alla polizia giudiziaria un canale preferenziale nella trattazione delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardano i reati di maltrattamenti e violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari nell'ambito relazioni di convivenza. Da un lato infatti la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, dall'altro i risultati degli accertamenti compiuti dovranno essere documentati e messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria con pari tempestivita'.
Si introduce anche in questo caso una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
L'articolo 4 riguarda invece la formazione degli operatori di polizia e stabilisce l'attivazione da parte della polizia di stato e dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria di corsi a frequenza obbligatoria organizzati presso i rispettivi istituti di formazione rivolti al personale individuato dall'amministrazione di appartenenza che eserciti funzioni di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in relazione ai reati di violenza domestica o di genere. Una formazione obbligatoria sara' garantita al personale impegnato nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali delitti. In entrambi i casi si forniscono le cognizioni specialistiche necessarie a trattare sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati i casi di violenza domestica e di genere che assumono rilevanza penale.
(Wel/ Dire)
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