(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 22 mar. - "Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 448 del 4 febbraio 2016) ha definitivamente sancito il pieno diritto degli Psicologi dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) a partecipare alle selezioni pubbliche per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse, sposando un'interpretazione normativa da anni sostenuta anche dall'Ordine degli Psicologi del Lazio (Opla)". È quanto si
legge nel sito dell'Opla.
"La vicenda giudiziaria ha visto coinvolti in maniera diretta l'Ordine della Toscana e l'Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze e, come soggetto controinteressato, l'Ordine provinciale dei Medici di Firenze. Oggetto del contendere, l'ammissibilita' dei Dirigenti Psicologi alla procedura selettiva indetta nell'agosto 2014 dall'Asl n. 10 di Firenze per l'assegnazione di tre incarichi di direzione di Unita' Funzionali Complesse (UFC) del Dipartimento Salute Mentale, riservate, dall'avviso pubblico, ai soli Dirigenti Medici con specializzazione in Psichiatria. In primo grado, il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso intentato dall'Ordine degli Psicologi territorialmente competente per ottenere la sospensiva dell'avviso di selezione. Secondo il Tar 'Le tre unita' funzionali complesse [à] comprendono tra l'altro strutture di diagnosi e cura del disturbo psichico e il reparto ospedaliero per il trattamento dei disturbi psichiatrici. Ciascuna unita' funzionale complessa presenta quindi articolazioni che coinvolgono necessariamente anche competenze mediche. Risulta quindi non irragionevole l'affidamento della direzione ad una professionalita' appartenente all'Area medica, considerato che ciascuna unita' funzionale complessa include unita' funzionali semplici che implicano tra l'altro la diagnosi e la cura farmacologica dei pazienti'".
Con la sentenza n. 448 pronunciata lo scorso 4 febbraio, invece, "il Consiglio di Stato ha ribaltato l'interpretazione normativa fornita dal Giudice di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato, la scelta di riservare ai soli medici l'accesso alla Dirigenza delle UFC e' irragionevole dal momento che alle UFC pertengono non soltanto prestazioni mediche e psichiatriche ma anche terapie psicologiche, come la diagnosi e la cura non farmacologica del disturbo psichico.
Nella sentenza il Consiglio di Stato, sottolineando il carattere multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale in cui possono essere erogate prestazioni sia mediche sia psicologiche, evidenzia la natura meramente organizzatoria e gestionale delle UFC".
Di seguito un passo significativo: "'[à] Appare irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l'accesso alla dirigenza delle UFC ed escludere da essa gli psicologi, sia perche' la professionalita' di questi ultimi resta implicata nell'esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perche' le funzioni direttive in questione non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche (ma solo, si ripete, l'organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS) [à]'. Secondo il Consiglio di Stato- fa sapere l'Opla- inoltre, estendere a piu' categorie professionali un avviso di selezione per dirigente di un'Unita' complessa non e' in contrasto con l'articolo 4 del Dpr n. 484/1997, da cui sia l'Ordine dei Medici sia il Tar per la Toscana avevano derivato l'automatica preclusione per gli psicologi a partecipare all'avviso pubblico. La lettura data dal Tar e', secondo il Consiglio di Stato, infondata da un punto di vista letterale: anziche' prescrivere che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa piu' discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale, la norma in questione '[à] si limita ad elencare le discipline (solo) all'interno delle quali devono essere scelte le professionalita' a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello'. Il Consiglio di Stato, infine, da' ragione agli Psicologi anche sul piano processuale: secondo i Giudici di Palazzo Spada un'eventuale mancata impugnazione degli atti antecedenti a un bando (nel caso specifico la delibera con cui l'Asl aveva provveduto a riformulare l'assetto organizzativo dei Dipartimento di Salute Mentale prevedendo la direzione delle UFC in capo ai Medici) non rende di per se' inammissibile un ricorso contro quel bando che, conformandosi a quegli atti (ricalcando, cioe', il nuovo assetto funzionale), risulta comunque lesivo per la categoria esclusa".
In definitiva, l'Opla conclude: "Quella pronunciata dai Giudici di Palazzo Spada e' una sentenza innovativa e destinata a rimanere "storica" sotto diversi profili. Una sentenza che rende giustizia alla tesi sempre sostenuta da quest'Ordine sul pieno diritto dei Dirigenti Psicologi di dirigere, accanto ai Medici, strutture complesse. Una sentenza a cui Regioni e Asl dovranno d'ora innanzi conformarsi, pena l'illegittimita' degli atti tendenti ad escludere i Dirigenti Psicologi dalle selezioni".
(Wel/ Dire)