(DIRE - Notiziario Psicologia) Roma, 14 lug. - Il figlio non riconosciuto alla nascita, quando compie 18 anni, può chiedere al tribunale dei minori di accedere alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei genitori biologici qualora la madre naturale abbia revocato l'anonimato o sia deceduta. Se incapace, l'istanza è presentata dal legale rappresentante ma, in questo caso, solo per acquisire le informazioni di carattere sanitario. Ecco, in pillole, che cosa prevede la legge sull'accesso all'identità biologica, approvata il 18 giugno alla Camera: REVOCA E CONFERMA ANONIMATO. Fermo restando il diritto della donna all'anonimato del parto, è sempre possibile la successiva rinuncia. La revoca va però resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale di stato civile e deve contenere indicazioni per risalire a luogo e data del parto e all'identità del nato. La dichiarazione andrà trasmessa senza ritardo al tribunale dei minori del luogo di nascita del figlio. Al contrario, la madre che ha partorito in anonimato, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio, può invece confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minori.
DIRITTO ALL'INTERPELLO. In mancanza di revoca, il figlio non riconosciuto può comunque chiedere al tribunale dei minori di contattare la madre per verificare se intende mantenere l'anonimato. L'interpello può essere chiesto una sola volta e va assicurata la massima riservatezza (vige l'obbligo del segreto) tenendo conto di età, stato di salute psico-fisica e condizioni familiari e socio-ambientali della donna. Per l'interpello si ricorre preferibilmente ai servizi sociali. Di fronte all'interpello, la madre può revocare l'anonimato o confermarlo. In quest'ultimo caso, rimarrà definitivamente sconosciuta e il tribunale autorizzerà solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario. L'interpello varrà solo per le informazioni sanitarie anche nel caso in cui la madre, alla maggiore età del figlio, abbia riconfermato di non voler essere nominata.
PARTO ANONIMO. La partoriente che non vuole essere nominata va informata, anche per iscritto, della facoltà di revoca senza limiti di tempo o di conferma dopo 18 anni e in futuro del diritto del figlio all'interpello. I medici comunque raccoglieranno tutti i dati sanitari non identificativi e li comunicheranno al tribunale dei minori dove è nato il figlio. Nessun diritto patrimoniale. L'accesso all'identità biologica non legittima né azioni di stato né il diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.
REGIME TRANSITORIO. Nel caso di parto anonimo precedente all'entrata in vigore della legge, se entro un anno la madre conferma davanti al tribunale la propria volontà non sarà più possibile l'interpello salvo che per l'accesso alle sole informazioni sanitarie.
(Wel/ Dire)