(DIRE - Notiziario Psicologia) Roma, 17 feb. - 'Il counseling è una tecnica in massima parte oggetto della professione di psicologo', questa la posizione del presidente dell'Ordine psicologi Lazio (OpL), Nicola Piccinini, in risposta all'intervista rilasciata alla DIRE da Alberto Zucconi (http://www.direnews.it/newsletter_psicologia/anno/2015/febbraio/1 0/?news=01).
'Laddove il collega Zucconi afferma che 'in Italia chi fa counseling non può in buona fede asserire sia la stessa cosa della psicoterapia', io rispondo che in Italia chi fa counseling non può in buona fede asserire che sia diverso dal fare intervento psicologico! Come rappresentante dell'intera comunità professionale del Lazio- prosegue Piccinini- ho rilevato nell'intervista rilasciata da Alberto Zucconi alcune imprecisioni, e in generale un'impostazione apparentemente avversa sia alle normative correnti sulla professione di psicologo, sia alle posizioni deontologiche ampiamente condivise dall'intera comunità degli psicologi rappresentata dal Consiglio nazionale ordine psicologi (Cnop). Credo sia quindi opportuno offrire anche il punto di vista dell'Ordine degli psicologi, a fianco del punto di vista del direttore di una scuola di psicoterapia che, sul proprio sito web, offre anche corsi di formazione a counselor'.
Il direttore Zucconi 'afferma che 'In Italia il counseling è stato regolamentato dalla legge 4 del 14 gennaio 2013, che ha disciplinato un'attività'. Ebbene, innanzitutto la legge 4/2013 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg) 'disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi'. Le professioni - per l'appunto - e non un'attività. In altre parole non entra nel merito delle pratiche professionali, delle tecniche, degli strumenti, delle 'attività'. Tant'è che all'art.2 afferma: 'Con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi, e delle professioni sanitarie'.
L'attuale Ordine psicologi nazionale - a cui siedo come presidente dell'Ordine Lazio da un anno - dopo anni di silenzio si è finalmente attivato per denunciare al ministero della Salute la palese sovrapposizione delle 'attività' millantate come proprie dai counselor, rispetto a quelle già previste dalla Legge 56/89 ad esclusiva dello psicologo. Quindi, aldilà del percorso precedentemente fatto dalle associazioni di counselor nel mezzo dell'assordante silenzio del Cnop, ad oggi ci troviamo di fronte a una partita tutta da giocare. Ora- precisa il presidente dell'OpL- non so se questo nuovo Cnop è arrivato tardi, quando i buoi sono già scappati, ma indubbiamente mi fa specie leggere di un esponente di rilievo della comunità professionale usare questa legge di fatto ad oggi ancora incerta per sdoganare professionisti in concorrenza con lo Psicologo'. Prosegue poi 'il presidente dell'Istituto dell'Approccio centrato sulla persona (Iacp), Alberto Zucconi: 'Il counselling non è psicoterapia e neppure un trattamento psicologicoà ha una durata massima di dieci sedute, un percorso ben diverso da quello della psicoterapiaà è un sostegno che viene dato dal counsellor professionista à addestrato ad aiutare gli individui o le collettività a sviluppare al meglio le proprie capacità e risorse'. In sincerità, da psicologo e da presidente di un Ordine professionale di psicologi, vivo un certo sentimento di raggiro quando si tenta di dar corpo ai counselor contrapponendoli alla psicoterapia, dicendo che 'però il counselor non tratta patologieà però il counselor fa solo dieci seduteà però il counselor non fa psicoterapia'. Ebbene, gli interventi brevi, oltre ad essere una peculiarità distintiva di alcuni approcci psicoterapeutici, sono di fatto usuali nella pratica del sostegno psicologico, del counseling psicologico, applicato al benessere, all'orientamento, piuttosto che al problem solving. Il problema dunque NON è rispetto allo psicoterapeuta e alla psicoterapia, bensì rispetto allo psicologo e alla psicologia! Il counselor che opera nelle cosiddette 'relazioni d'aiuto' sta di fatto facendo lo psicologo, sta facendo counseling psicologico'.
Piccinini aggiunge: 'Nei variopinti tentativi di definire nel merito - e non per contrapposizione - la presunta professione di counselor possiamo annoverare termini quali 'consapevolezza', 'auto orientamento', 'auto-determinazione', 'affettività nelle relazioni', termini che - guarda caso - nascono e si concretizzano all'interno della psicologia della personalità e della psicologia cognitiva. Ancor più ricorrente l'utilizzo dei termini 'empatia', 'ascolto', 'sostegno', anch'essi termini squisitamente di natura psicologica. L'empatia, ad esempio, nasce all'interno del modello della 'psicoterapia centrata sulla persona' di Carl Rogers e consiste nella 'capacità di porsi nella situazione di un'altra persona o, più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell'altro' (http://www.treccani.it/enciclopedia/empatia/). Ed a poco serve, collega Zucconi, affermare poco dopo vi è 'ovviamente l'obbligo di invio a uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno psichiatra o un assistente sociale qualora nel percorso di counseling emerga un problema di natura psicologica o psicopatologica o sociale'. Le chiederei, a questo punto, di spiegarci come potrebbe il counselor individuare quando emerge un problema di natura psicologia o psicopatologica senza poter effettuare (né per Legge, né per competenza) una diagnosi differenziale? Più in generale, come potrebbe un counselor maneggiare dimensioni psicologiche, intrapsichiche, cognitive ed emotive della persona riuscendo a comprendere se le istanze portate all'interno di quella dai sostenitori di counselor definita 'empatica, consapevole, affettiva, intrapersonale relazione d'aiuto' non siano - ad esempio - dovute a dimensioni psicopatologiche non immediatamente evidenti?'.
Ebbene, 'caro collega, scopriamo le carte! Il counseling nelle relazioni di aiuto è di fatto counseling psicologico e rientra a tutti gli effetti negli atti tipici della professione di psicologo, come stabilito dalla legge 56/89. In esso sono comprese molte attività, non necessariamente psicoterapeutiche, quali ad esempio gli interventi volti alla promozione della salute e del benessere individuale e relazionale. Può, inoltre, essere utilizzato per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e per aumentare la propria autoconsapevolezza e determinazione. Oppure- spiega Piccinini- può aiutare le persone nei percorsi di crescita professionali o scolastici, nel prendere decisioni, nel gestire situazioni di conflitto sul lavoro, in famiglia, nella coppia. Lo si può definire come una relazione di aiuto e di problem solving in assenza di patologia o disagio. E smettiamola - ve lo chiedo per cortesia - di richiamare come dischi rotti che in altri Paesi (anglosassoni in particolare) il counselor esiste da sempre, usando tale cantilena per sdoganarne la presenza anche in Italia. Sa meglio di me che in tutti quei Paesi - primo fra tutti gli Usa - in cui il counseling è radicato, la formazione degli operatori è strettamente disciplinata e largamente basata sull'acquisizione di conoscenze psicologiche di tipo applicativo, il counseling è sostanzialmente un sottoinsieme della psicologia, e riconosciuto come tale, tanto che per acquisire il titolo occorre avere un diploma in 'Psychology, Education o Social Work' (ex: http://education-portal.com/how_to_become_a_counselor.html) .
Questa sovrapposizione di counseling e psicologia applicata è legittima - ad esempio - negli U.S.A., dove vige un sistema di common law e non esiste l'ordinamento delle professioni nel senso del nostro diritto, mentre è illegittima in Italia, in forza della legge n.56/1989. Piaccia o meno! In altre parole, è oggettivo che il sistema normativo italiano è atipico rispetto a quelli di molti altri paesi, soprattutto di matrice anglosassone, ma è di fatto il 'sistema normativo di riferimento' e in tal modo va preso. Quindi basta richiamare impropriamente esempi di altri paesi, assolutamente non comparabili'.
Un'ultima riflessione Piccinini la produce 'rispetto a questo suo passaggio: 'Ancor prima di chiedersi se qualcuno cerchi d'invadere il campo degli psicologi, bisognerebbe domandarsi come mai in Italia ci sono tanti psicologi disoccupati e come mai i neolaureati in psicologia si lamentino di non avere ricevuto competenze adeguate, una formazione sul proprio codice deontologico'. Il fatto che il sistema universitario italiano, spesso, non sia in grado di produrre professionisti psicologi 'pronti', non ha nulla a che vedere l'accettazione di un mercato formativo 'abusivo', che tenta di colmare questa latitanza in contrasto alla 56/89. E' di fatti ricorrente anche questo ragionamento da parte dei sostenitori di counselor: 'Siccome l'università non forma i futuri psicologi, bisognerà pure passare delle competenze pratiche'. Certo, libero mercato, ma non aprendo l'aula a tutti, perché altrimenti si entra su dimensioni anche deontologiche, proprio quella deontologia che lei - giustamente - caldeggia. E proprio sulla deontologia le lascio un'ultima nota. All'UNI, come saprà, c'è un tavolo sulla normazione del 'counselor relazionale' in cui hanno prodotto anche un Codice deontologico. Vale la pena leggerlo tutto, qui mi limito a compare un singolo articolo: Art.8 Codice deontologico psicologico: 'Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive''.
L'art.8 del Codice deontologico counselor relazionale: 'Il Counselor contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive'. 'Ebbene, pure questo hanno copiato dagli psicologi- rimarca il presidente OpL- non bastavano le tecniche, i modelli, gli strumenti, le 'attività'! Hanno clonato 'intere parti' del nostro Codice deontologico, probabilmente massima espressione di un'identità professionale'.
Piccinini conclude: 'Visto che a Marzo avremo un nuovo incontro, come Ordine Psicologi Lazio, con tutte le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia del Lazio, avremo certamente modo di riconfrontarci a voce e di chiarificarci, certo che l'intento di tutti noi sia quello di tutelare e promuovere la professione di Psicologo, secondo quanto previsto dalla Legge Italiana 56/89. Un caro saluto a lei e a tutti i lettori che liberamente potranno costruirsi una propria idea in merito alla questione'.
(Wel/ Dire)