Roma, 17 gen. - Il ritardo nella diagnosi di una malattia, se produce danno al paziente, e' responsabilita' dell'azienda sanitaria nella misura percentuale in cui un intervento tempestivo avrebbe potuto ridurre le conseguenze negative. Questo il giudizio espresso dalla Cassazione (terza sezione civile, sentenza 514/2020) che ha rigettato il ricorso di un paziente colto da ictus il quale chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale, ma che esclusa perche' anche senza errore dei medici il paziente - di mestiere falegname - non avrebbe non avrebbe comunque potuto continuare a lavorare per i postumi riconducibili all'ischemia (45%).
IL FATTO Un paziente colpito da ictus ischemico cerebrale si e' rivolto al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza dell'omessa diagnosi e cura della patologia. Il Tribunale ha ccolto il ricorso di Asl e compagnia assicuratrice determinando la responsabilita' a carico delle stesse nella percentuale del 20% e limitando il risarcimento al solo danno non patrimoniale, anche respingendo la domanda nei confronti della Asl.
Decisione confermata poi dalla Corte di Appello che ha evidenziato che l'incapacita' a continuare a svolgere l'attivita' lavorativa del paziente (falegname) o altre simili, si sarebbe comunque prodotta anche se la diagnosi e la terapia corretta fossero intervenute tempestivamente, tenuto conto della rilevante incidenza dei postumi direttamente riconducibili alla patologia ischemica (il 45%).
La Corte ha poi ritenuto infondata la protesta relativa all'omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria, perche' il primo giudice aveva calcolato l'importo risarcitorio in base le tabelle del Tribunale di Milano del 2011 e quindi determinando il valore attuale alla data della sentenza.
LA SENTENZA L'azienda sanitaria ha ricorso in Cassazione contro l'addebito del 20% deciso dai giudici (che hanno escluso, appunto il danno patrimoniale), ma la Cassazione ha dato ragione alle decisioni dei precedenti livelli di giudizio in base ai i principi secondo i quali: 1) "lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali puo' concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella e' derivata; 2) la concausa delle lesioni e' giuridicamente irrilevante sul piano della causalita' materiale; 3) la menomazione preesistente puo' essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito; 4) saranno 'coesistenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole o associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, 'concorrenti' le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e piu' gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma (e salvo specificita' del caso concreto) irrilevanti ai fini della liquidazione; ne' puo' valere in ambito cli r.c. la regola sorta nell'ambito dell'infortunisti a sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse, con la conseguenza che la relativa liquidazione partira' dal valore 0 della tabella delle invalidita'; 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidita' complessiva dell'individuo (risultante, cioe', dalla menomazione preesistente piu' quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidita' teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validita' anteriore al sinistro dovra' essere pero' considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a), partendo peraltro, e diversamente che nel caso sub 5), dal valore (b): esemplificando, rispetto a una invalidita' complessivamente accertata (come nel caso di specie) nella misura del 65%, e a un corrispondente accertamento di una invalidita' pregressa del 45%, il giudice liquidera' un valore monetario pari al 20%, partendo, come base di calcolo, dal valore tabellare corrispondente al 45% (criterio di liquidazione che non gli sarebbe consentito ove il frazionamento avvenisse con riferimento alla causalita' materiale, il cui accertamento dovrebbe arrestarsi sulla soglia della relazione eziologica condotta-lesione, con conseguente applicazione della tabella nel range 0-20); 7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equita' correttiva ove la rigida applicazione del calcolo che precede conduca, per effetto della progressivita' delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto".
Niente danno per intero quindi, ma solo la percentuale di peggioramento della situazione preesistente: se l'azione o l'omissione umana concorre con la causa naturale nel produrre il danno, le conseguenze devono essere valutate sul piano della causalita' giuridica.
In sostanza non si puo' confondere l'evento lesivo (l'ictus) con le sue conseguenze dannose: il grado di invalidita' va valutato in base all'articolo 1223 Cc (il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta).
Le menomazioni vanno distinte tra coesistenti e concorrenti: le seconde risultano piu' gravi se associate ad altre. Di fronte a un'invalidita' complessiva del 65% e a una pregressa del 45%, il giudice liquida un valore monetario pari alla differenza (20%).
(leggi la sentenza)
(Red)