Roma, 29 nov. - Il decreto migranti e sicurezza e' legge. E' arrivato il via libera dal Senato con 396 voti favorevoli e 99 contrari sulla fiducia posta dal Governo. A finire sul banco degli imputati e' la "tutela umanitaria" che, si spiega, pur essendo stata introdotta nell'ordinamento interno quale forma di protezione "complementare e residuale - da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravita' - rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale". Viene dunque abrogato, di fatto, l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotta una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare.
Sono state quindi individuate all'articolo 1 "ipotesi eccezionali" di tutela dello straniero che, pur non rientrando nelle ipotesi di protezione internazionale come disciplinata dalle norme europee di riferimento (nella duplice tipologia dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale. Tra queste, vengono citate condizioni di salute di particolare gravita', "accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale".
Tra le altre misure contenute nel provvedimento riguardanti a vario titolo la sanita', all'articolo 13 si spiega che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consentira' l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che questo costituira' documento di riconoscimento. L'esclusione dall'iscrizione all'anagrafe non pregiudichera' in ogni caso l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarita' del permesso di soggiorno.
L'esclusione dall'iscrizione anagrafica viene giustificata per la precarieta' del permesso per richiesta asilo e risponde alla "necessita' di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente".
Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale afferma comunque la titolarita' da parte dello straniero di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento all'assistenza sanitaria, riconosce che "esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto". Tale nucleo e' riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalita' di esercizio dello stesso (sentenza n. 252 del 2001; cfr. anche la sentenza n. 269 del 2010).
All'articolo 19 viene poi introdotta la proposta normativa finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, il comma 1 della disposizione spiega che i Comuni capoluogo di provincia nonche' ai Comuni superiori a 100.000 abitanti, possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
Con riguardo alle possibili implicazioni di natura sanitaria, derivanti dall'attivita' di sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, e' previsto che il predetto regolamento comunale, d'intesa per questo aspetto con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, preveda forme di coordinamento tra queste ultime e i Corpi e Servizi di polizia locale.? Per quanto riguarda infine gli oneri, i Comuni e le Regioni, ciascuno per i profili di competenza, provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Infine, all'articolo 21 viene ulteriormente esteso l'ambito di applicazione del Daspo urbano gia' previsto dal Decreto Minniti. La disposizione reca in particolare la modifica all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, ed inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi. Cio' determina, quindi, la possibilita' di applicare, tra l'altro, la misura del provvedimento di allontanamento del Questore (Daspo urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilita' e la fruizione dei suddetti presidi dei citati eventi.
I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilita' e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti; nonche' quelli di chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo. Nel corso dell'esame in Senato e' raddoppiata da sei a dodici mesi la durata del Daspo urbano. Oggetto del provvedimento inibitorio potranno essere anche minorenni purche' maggiori di 14 anni, previa notifica a chi esercita la responsabilita' genitoriale.
Articolo tratto da quotidianosanita.it (Wel/ Dire)