Roma, 27 giu. - Se il medico non puo' essere in grado durante una visita domiciliare di un'infezione polmonare - non diagnosticata neppure dopo il ricovero - non puo' essere accusato, anche se ai soli effetti civili, di omicidio colposo.
IL FATTO - Un medico di medicina generale era stato accusato dalla Corte di Appello di avere omesso, dopo aver visitato la paziente che lamentava rialzo febbrile e dolore alla schiena in conseguenza di una infezione batterica, di adottare le tecniche diagnostiche che necessarie a individuare la patologia in atto che aveva successivamente condotto a morte la donna.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che se il medico avesse somministrato iniziale terapia antibiotica ad ampio spettro, sottoponendo nel frattempo la paziente ad accertamenti strumentali ed ematici, avrebbe almeno allentato il progredire della sepsi, consentendo la diagnosi dell'infezione polmonare e l'individuazione dell'antibiotico specifico per la definitiva guarigione se gia' l'antibiotico ad ampio spettro non avesse fatto effetto.
LA SENTENZA - La sentenza impugnata della Corte di Appello accenna genericamente a "linee guida" che, in casi analoghi, prevedono la somministrazione di un antibiotico ad ampio spettro, in attesa dell'esito di accertamenti piu' sofisticati per individuare l'antibiotico specifico per debellare definitivamente il batterio.
Secondo la Cassazione pero' la sentenza non da' alcuna spiegazione sulla effettiva possibilita' per Il medico, nel corso della visita domiciliare, di poter effettuare ragionevolmente una diagnosi differenziale che gli consentisse di valutare la necessita' di prescrivere antibiotici contro una Infezione batterica in atto. Il Tribunale in primo grado, invece, aveva spiegato che il medico non era stato posto nella condizione di effettuare la diagnosi differenziale.
Secondo la Cassazione quindi la decisione del giudice di appello che ha cambiato la prima sentenza di assoluzione "impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati".
E la Corte di Appello secondo la Cassazione non ha rispettato l'onere motivazionale di supportare la decisione con un corredo argomentativo rispettoso dei principi in tema di "motivazione rafforzata", principio espresso dalla stessa Cassazione e successivamente recepito nel testo dell'art. 533 c.p.p., quale parametro a cui conformare la valutazione sull'affermazione di responsabilita' dell'imputato.
La sentenza impugnata secondo la Cassazione accenna genericamente a "linee guida" che, in casi analoghi, prevedono la somministrazione di un antibiotico ad ampio spettro, in attesa dell'esito di accertamenti piu' sofisticati per individuare l'antibiotico specifico per sconfiggere definitivamente il batterio.
"Ma il punto e' - si legge nella sentenza - che essa non offre alcuna spiegazione in ordine alla effettiva possibilita' per Il medico, nel corso della visita domiciliare, di poter effettuare ragionevolmente una diagnosi differenziale che gli consentisse di valutare la necessita' di prescrivere antibiotici per reprimere una Infezione batterica In atto. La Corte territoriale, in altri termini, da' per scontato cio' che costituisce l'essenziale presupposto dell'addebito mosso al medico: la conoscibilita' da parte del medesimo della condizione morbosa da cui e' poi derivata la morte della paziente".
"Tale punto essenziale - continua la sentenza della Cassazione - dell'addebito colposo mosso al medico di base e', invece, adeguatamente ed approfonditamente affrontato dal Tribunale, la cui sentenza ben spiega, con dovizia di argomenti, supportati da dati probatori specificamente indicati, che il medico , sulla base degli elementi acquisiti durante la visita della paziente, non era stato posto nella condizione di svolgere una diagnosi differenziale nel senso preteso dal giudice di appello, che infatti al riguardo tace, omettendo di confutare in maniera specifica le opposte conclusioni raggiunte dal primo giudice, in cio' incorrendo in un evidente vizio motivazionale che disarticola l'intero ragionamento della sentenza impugnata".
"In definitiva - afferma la Cassazione - la Corte distrettuale non ha adempiuto all'onere di confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, non avendo dato adeguatamente conto delle ragioni di relativa incompletezza o incoerenza di quel deciso, tali da giustificarne la riforma in condanna (sia pure ai soli effetti civili)".
E, conclude la sentenza, "in tal senso, il concetto di 'motivazione rafforzata' della sentenza di appello ... fa da corollario al canone di giudizio dettato dall'art. 533 cod. proc. pena. per cui la responsabilita' va accertata 'al di la' di ogni ragionevole dubbio'".
(leggi la sentenza)
(Wel/ Dire)