(DIRE) Roma, 26 set. - Vaccini: madre e padre di un minore sono in disaccordo sui richiami dei vaccini? Il Tribunale dei Minori di Napoli dopo gli accertamenti peritali, si pronuncia in favore dell'opportunita' di procedere con le vaccinazioni. Il genitore contrario impugna il provvedimento e la Corte d'Appello di Napoli, Sez. Persona, Famiglia e Minori, con la pronuncia pubblicata il 30 agosto scorso, conferma la decisione impugnata, dispone l'affievolimento temporaneo (e limitato alla specifica occasione) della responsabilita' genitoriale del genitore che non vuole far vaccinare il figlio, e lascia procedere in autonomia l'altro, in accordo con il pediatra di base su tempi e modalita'.
Secondo i giudici la decisione se sottoporre o meno un figlio alla vaccinazione non puo' essere considerata semplice disaccordo tra genitori, da affidare al Giudice Tutelare del Tribunale ordinario (art. 337 c.c.), ne' rientra tra le "condotte" cosi' gravi da giustificare le misure dell'art. 330 c.c.. Poiche' pero' non va sottovalutata l'importanza dei riflessi potenziali sulla salute del soggetto e "la somministrazione (o non somministrazione) dei vaccini configura il rischio di un pregiudizio grave al minore, come del resto prospettato nel merito - con evidente contraddizione con l'eccezione di incompetenza - dalle stessa reclamante" la tutela richiesta dal genitore "pro vaccinazione" va inquadrata nell'art 333 c.c.. E l'elemento fondamentale per la decisione dei giudici e' stato l'apporto del CTU.
Riporta la decisione: "... ogni indagine che il CTU abbia ritenuto di disporre in funzione della risposta ai quesiti e' da un lato riconducibile ai poteri istruttori officiosi del giudice minorile, dall'altro rappresenta un approfondimento tecnico delle questioni sollevate proprio dalla madreà La Corte, senza nulla togliere a teorie minoritarie e a lavori scientifici sperimentali, e' chiamata - come gia' il Tribunale - semplicemente a valutare tra due opzioni, sostenute rispettiva- mente dal padre e dalla madre, in merito alla opportunita' di sottoporre il bambino a dosi di richiamo di vaccini gia' somministrati, sicche' ritiene piu' corretta la scelta conforme all'opinione scientifica largamente dominante".
In sintesi, per scardinare una CTU in ambito medico legale, occorre opporre non valutazioni (anche se di altro medico) ma riscontri oggettivi precisi. E il CTU afferma che "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettivita' dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio e' dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtu' della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati".
Secondo la Corte d'Appello la medicina e' una scienza e in quanto tale non e' opinabile ma, eventualmente, confutabile da nuove scoperte ed evidenze sempre pero' basate sul rigore dell'evidenza scientifica, riconosciute e validate anche se ancora considerabili come teorie minoritarie e se gli accertamenti, eseguiti in maniera rigorosa escludono che il bambino possa subire un danno dalla somministrazione di vaccini o che abbia gia' subito un pregiudizio dalle prime dosi ricevute, "nel contemperamento degli opposti interessi dovra' darsi prevalenza a quello del minore a essere protetto da malattie gravi e potenzialmente, foriere di gravi ripercussioni sulla sua salute, mediante una pratica la cui efficacia e' validata dalla scienza medica. Con l'ulteriore conseguenza che non potra' attribuirsi stessa dignita' e pregnanza probatoria a tesi che allo stato, come documentato dal CTU, vanno rispettate quali opinioni ma non sono suffragate "da alcuna evidenza scientifica".
La Corte conclude la decisione affermando che "la stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito che si e' occupata del disaccordo tra i genitori sulla somministrazione di vaccini ha risolto la questione rimettendo la decisione al pediatra di base. Nel nostro caso, la pediatra di XXXXXXXX ha preso netta posizione sulla opportunita' delle vaccinazioni e sulla inesistenza di alcun rischio rispetto ai paventati disturbi neurologici. E il Tribunale, al contrario di quanto possa apparire ad una lettura superficiale del decreto, non ha imposto le vaccinazioni, ma ha semplicemente lasciato al padre la decisione finale. È vero che nel dispositivo si legge che il padre "prelevera' ed accompagnera' il minore ad effettuare le vaccinazioni", ma tale locuzione, com'e' reso pale- se dal complessivo impianto della motivazione (in cui non si fa mai questione di un obbligo di legge, ossia di vaccinazioni obbligatorie, salvo eventuali sopravvenienze legislative), va inteso nel senso che, spettando l'ultima decisione al padre (sotto la sua responsabilita'), questi ha facolta' di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre; cosi' come, alla stregua del decreto in oggetto, ha facolta' di rimandarle, ovvero di cambiare idea. Il decreto si limita ad affievolire la responsabilita' genitoriale della madre, lasciando quella del padre integra e, limitatamente alla questione vaccini, esclusiva".
(Wel/ Dire)