Roma, 21 set. - Novita' sulla legge per la responsabilita' professionale. Approvato ieri in Commissione Affari Sociali, l'emendamento a prima firma Federico Gelli (Pd) modifica l'articolo 9 sull'azione di rivalsa e introduce all'articolo 14, che istituisce il Fondo di garanzia per i danno derivanti da responsabilita' professionale, due nuovi commi.
Per quanto riguarda l'azione di rivalsa, al comma 5 dell'articolo 9 le parole: "pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo".
Mentre al comma 6 le parole: "pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo".
Dunque, come gia' anticipato dal relatore nel corso del dibattito alla Camera prima dell'approvazione definitiva della legge lo scorso 28 febbraio, si va definitivamente a chiarire come per l'azione di rivalsa il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo. Perche' questo avrebbe significato, di fatto, non porre alcun limite.
Passando poi all'articolo 14, vengono introdotti i commi aggiuntivi 7-bis e 7-ter. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria, si spiega, dovra' assolvere anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attivita' in regime libero-professionale. Ricordiamo infatti che, mentre i medici dipendenti dovranno assicurarsi solo per l'azione di rivalsa, quelli che svolgono la loro attivita' in regime libero professionale si dovranno assicurare anche per colpa grave con un ulteriore aggravio di spesa a loro carico.
Infine, vengono abraogati i richiami alla legge Balduzzi sulle tabelle risarcitorie per il danno biologico, essendo entrate in vigore le nuove tabelle con la legge sulla concorrenza recentemente approvata dal Parlamento.
Articolo tratto da quotidianosanita.it (Wel/ Dire)