(DIRE) Roma, 8 nov. - I soci professionisti delle Societa' tra professionisti (STP), i quali adottano il modello societario delle societa' di capitali, possono non essere titolari di partita Iva individuale nel caso in cui la loro attivita' professionale si esaurisca nella societa' stessa. Ad affermarlo, portando qualche elemento di chiarezza sul trattamento fiscale delle prestazioni rese nell'ambito delle STP, e' la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello di una societa' di professionisti a responsabilita' limitata che esercita attivita' di consulenza del lavoro. Il parere interessa da vicino anche l'Odontoiatria, tanto che il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Giuseppe Renzo, ha subito preso carta e penna per rilanciarlo a tutti i Presidenti delle Cao d'Italia.
"Il parere dell'Agenzia delle Entrate - dichiara il Presidente CAO nazionale, Giuseppe Renzo - conferma che possono non essere titolari di partita IVA i soci professionisti delle STP. Si tratta di un importante passaggio che consente il rilancio dell'attivita' delle STP come soggetti legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica, pur nell'ambito della normativa sulle societa' commerciali".
Le STP, infatti, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, 'non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle societa' tipiche regolate dalla disciplina legale del modello societario prescelto (...)".
Ne consegue che: - Il reddito complessivo delle STP e' considerato reddito di impresa; - Il compenso previsto per i Soci professionisti non e' assimilabile a reddito da lavoro dipendente ma, se la STP adotta il modello delle societa' di capitali, e' dato dalla eventuale distribuzione degli utili e costituisce di fatto reddito di capitale; - Il compenso erogato dalla STP al socio non titolare di partita Iva per l'attivita' di amministratore e' qualificato invece come reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente.
Le prestazioni rese dalle STP non sono, inoltre, soggette a ritenute di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. "I chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito - prosegue ancora Renzo - sono in linea con quanto la CAO nazionale la professione odontoiatrica sostiene da tempo. Inoltre sembrano costituire un elemento di garanzia per quanto riguarda il versamento della contribuzione Enpam da parte dei soci professionisti delle STP".
(Wel/ Dire)