Roma, 11 lug. - Via libera dalla Commissione Sanita' del Senato al decreto vaccini. Approvati gli emendamenti sull'istituzione dell'anagrafe vaccinale nazionale che registrera' la situazione vaccinale degli italiani e sull'estensione dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e scolastici. Su quest'ultimo emendamento, pero', si e' ancora in attesa del parere della Commissione Bilancio che dovrebbe arrivare entro il primo pomeriggio. Queste le principali novita' della sedura di ieri notte in XII Commissione. L'avvio dell'esame in Aula era fissato poi per oggi alle 16:30.
Intanto, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia su tre decreti all'esame del Parlamento: il dl Mezzogiorno, il dl Banche venete e il dl Vaccini. Le ministre della Salute e dei Rapporti con il Parlamento, rispettivamente, Beatrice Lorenzin e Anna Finocchiaro, al momento escludono pero' il ricorso alla questione di fiducia sul provvedimento che punta ad introdurre l'obbligo per 10 vaccinazioni per i minori appartenenti alla fascia d'eta' 0-16 anni. Anche perche', nelle ultime l'approvazione degli emendamenti in Commissione si e' avuta grazie all'asse tra PD e Forza Italia.
Queste, al momento, le misure contenute nel decreto.
All'articolo 1 si prevede l'introduzione di 10 vaccini obbligatori e gratuiti per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni: - anti-poliomielitica; - anti-difterica; - anti-tetanica; - anti-epatite B; - anti-pertosse; - anti-Haemophilus influenzae tipo b; - anti-morbillo; - anti-rosolia; - anti-parotite; - anti-varicella.
Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, il Ministero della Salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e successivamente, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Aifa, l'Istituto Superiore di Sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, potra' disporre la cessazione dell'obbligatorieta' per una o piu' delle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
A queste, poi, se ne aggiungono altre 4 'consigliate': anti-meningococco B, anti-meningococco C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Il loro inserimento, seppur come 'consigliate', ha l'intento di rafforzare con norma di legge la raccomandazione gia' contenuta nel Nuovo Piano nazionale vaccini. Anche se in questo caso non sono previste sanzioni, le Asl saranno in ogni caso obbligate a fare promozione attiva per queste 4 vaccinazioni.
Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e successivamente ogni sei mesi, il ministero della Salute, sentito l'istituto superiore di sanita', 'fornisce indicazioni operative per l'attuazione' della misura in base alla quale le Regioni 'assicurano l'offerta attiva e gratuita' dei vaccini 'consigliati' anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Le indicazioni del ministero dovranno anche tener conto della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuta dalla commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto vaccini.
Le vaccinazioni potranno essere omesse o differite: in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica; o ancora in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
In tema di vaccinovigilanza, l'Aifa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica integrata da esperti, indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanita', a predisporre e trasmettere al Ministero della salute la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmettera' poi la relazione al Parlamento.
Veniamo cosi' alle sanzioni per le mancate vaccinazioni. Ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che potra' andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.500 euro per il mancato rispetto dell'obbligo. Non incorreranno in sanzioni quei genitori che, a seguito di contestazione da parte dell'Asl territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. Sparisce ogni riferimento alla possibile perdita della patria potesta'.
Infine, vi e' una stretta sui prezzi dei vaccini. I vaccini indicati dal Calendario vaccinale nazionale dovranno essere sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa).
L'articolo 1-bis estende le somministrazioni vaccinali anche alle farmacie. Qui si spiega che i medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, con modalita' stabilite con un decreto del Ministero della Salute, potranno somministrare i vaccini presso le farmacie, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario. La farmacia, previo rilascio della certificazione gratuita relativa all'avvenuta vaccinazione, procede all'invio della stessa al competente servizio dell'Asl allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
Arriviamo cosi' all'articolo 2 riguardante le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. A decorrere dal 1°luglio 2017, il Ministero della salute promuovera' iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute decreto, nonche' per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
I dirigenti scolastici, come spiegato all'articolo 3, sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore, a richiedere ai genitori la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o ancora la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Asl territorialmente competente, che eseguira' le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine dell'anno scolastico. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita con un'autocertificazione. In questo caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, viene segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all'Asl che provvede agli adempimenti di competenza.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, e per i centri di formazione professionale regionale la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.
All'articolo 4 si dispone che i minori esonerati dalle vaccinazioni vengano inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici dovranno comunicare all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati.
L'istituzione presso il Ministero della Salute dell'anagrafe nazionale vaccini e' disciplinata all'articolo 4-bis. L'obiettivo e' quello di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale. Per farlo, l'anagrafe nazionale raccogliera' i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonche' i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. Quanto agli oneri, quantificati in 300 mila euro per il 2018 e 10 mila euro a decorrere dal 2019, si provvedera' mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione alla spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo.
Un ulteriore articolo 4-bis dispone che, per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto e senza oneri aggiuntivi, integri gli obiettivi e la composizione della Unita' di crisi permanente, gia' istituita con il Decreto Ministeriale 27 marzi 2015, avente il compito di individuare con tempestivita' procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravita' che si verificano nell'ambito delle attivita' di erogazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere piu' efficiente e immediata l'azione del Ministero e delle altre istituzioni competenti.
L'articolo 5 disciplina le disposizioni transitorie in base alle quali, per l'anno scolastico e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione vaccinale deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Quest'ultima potra' essere sostituita da un'autocertificazione. In tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute viene autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unita' di personale appartenente all'Area III del comparto Ministeri da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalita' giuridico amministrativa ed economico contabile. Si prevede per questo una spesa che non dovra' essere superiore ad euro 359.000 per l'anno 2017 e ad euro 1.076.000 per il 2018, che portera' ad una corrispondente riduzione del fondo per il risarcimento dei soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
All'articolo 5-bis si prevede poi che, nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione, nonche' nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, e' litisconsorte necessario l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).
L'articolo 6 si limita ad elencare le norme che verranno abrogate con l'entrata in vigore della nuova legge.
Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, come spiegato dall'articolo 6-bis, verranno estesi a tutte le nuove vaccinazioni obbligatorie introdotte dal decreto.
L'articolo 7 stanzia 200 mila euro per il 2017 per le iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonche' di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni.
L'articolo 7-bis specifica che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Infine, l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.
(Wel/ Dire)