(DIRE) Roma, 9 gen. - Slitta di un anno la revisione della governance farmaceutica e del nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti. Un anno in più anche per i concorsi del personale del Ssn per far fronte all'orario di lavoro europeo.
Sono queste le principali misure di interesse sanitarie previste dal decreto Milleproroghe varato dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i concorsi del Ssn, ecco come cambia: 543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017 (ndr, prima la scadenza era il 31 dicembre 2016) e concludere, entro il 31 dicembre 2018 (ndr, la precedente scadenza era il 31 dicembre 2017) procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017 (ndr, la precedente scadenza era il 31 ottobre 2016).
(Wel/ Dire)