(DIRE) Roma, 11 dic. - Articolo tratto da "Il Sole 24 Ore". In due mosse la Pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione (per il contenzioso si veda altro commento in pagina), la notifica degli atti per imprese e professionisti sarà solo via Pec e dal 1°giugno 2016 viene introdotta una nuova procedura nei casi in cui la Pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva. Il decreto legislativo 159/2015, relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, viene individuato dal legislatore quale strumento di potenziamento della diffusione della posta elettronica certificata (Pec) in un settore particolarmente critico quale quello delle procedure di notifiche degli atti. La disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto stabilisce un doppio binario definito in base alla tipologia di destinatario dell'atto; in particolare le notifiche delle cartelle esattoriali in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in Albi o elenchi, avvengono esclusivamente con modalità telematiche. Invece, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, occorre l'espressa richiesta del contribuente essendo prevista la facoltatività di ricezione delle cartelle esattoriali attraverso la mail certificata rispetto a quella cartacea. Diverse sono le modalità attraverso le quali l'Agente della riscossione acquisisce gli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare per imprese e professionisti per i quali si prevede, quale fonte, l'elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad); infatti si stabilisce che la notifica deve avvenire "esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec)". Per rendere più funzionale ciò il legislatore ha previsto che all'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Ma cosa è previsto qualora l'indirizzo di posta elettronica non risulti valido e attivo? In tal caso la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio. La norma solleva alcune perplessità: il testo, infatti, fa riferimento ai casi di mancata notifica qualora la Pec "non risulti valida o attiva" circoscrivendo, quindi, la procedura di deposito presso la Camera di Commercio a tali due casi; ma cosa si prevede qualora in Ini-Pec non risulti un indirizzo di posta elettronica certificata che il professionista ha attivato? In tali casi l'Agente per la riscossione, ad esempio, contatterà l'Ordine o il Collegio di appartenenza del professionista oppure ci sono delle azioni di verifica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione di detti indirizzi a Ini-Pec sulla effettiva acquisizione dell'indirizzo e sulla sua comunicazione? Siccome la norma prevede che il nuovo procedimento di notifica telematica si applicherà dal 1° giugno 2016 sarebbe opportuno che non solo i soggetti tenuti alla comunicazione ad Ini-Pec verifichino l'effettivo invio ma che anche i professionisti controllino su
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec l'effettiva presenza del proprio indirizzo mail. Per quel che attiene i privati - persone fisiche, a differenza di quanto previsto per imprese e professionisti la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta di ricevere per via telematica l'atto, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
(Wel/ Dire)