(DIRE) Roma, 14 ott. - Errore del medico? Può darsi, ma ora c'è bisogno di dimostrarlo. Da oggi, infatti - nelle cause civili di malasanità - ricade sul paziente l'onere di provare la colpa del medico. E per agire in giudizio ci sono non più dieci anni di tempo, ma solo cinque. Con una sentenza che ribalta l'orientamento dei giudici, il Tribunale di Milano rivoluziona il sistema della responsabilità civile da 'malpractice medica' a seguito della legge Balduzzi del 2012, allegerendo i rischi gravanti su centinaia di migliaia di medici ospedalieri, e determinando due importanti novità per i pazienti in causa.
"Con un'ulteriore sentenza, che segue quella dell'agosto 2014- spiega alla Dire l'avvocato Francesco Caroleo, del Foro di Roma, - il Tribunale di Milano ha ribadito un punto fondamentale: dopo due anni, sostanzialmente, riconosce la validità interpretativa del decreto Balduzzi del 2012. Tale decreto, per quanto riguardava gli esercenti la professione sanitaria, richiamando l'osservanza di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, introduceva in questi casi la possibilità di assolvere penalmente per colpa lieve il medico".
"Ed è sempre in questi casi- prosegue l'avvocato Caroleo- che il decreto Balduzzi richiamava l'art. 2043 del codice civile, il quale stabiliva che il paziente che chiede al medico danni per un presunto fatto illecito, abbia questa azione una natura di responsabilità medica extra contrattuale. Mentre invece tutta quanta la giurisprudenza, sia precedente al decreto Balduzzi sia successiva, aveva ignorato totalmente quanto disposto dall'art. 2043 circa la natura della responsabilità medica, che invece di essere contrattuale veniva ad assumere contorni di responsabilità contrattuale".
Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale? "È semplice- risponde Caroleo-: la responsabilità contrattuale prevede l'onere della prova a carico del medico, cioè deve essere lui a discolparsi e il paziente semplicemente ad accusare; nel 2043, invece,- richiamato dal decreto Balduzzi e ignorato prima e dopo dalla giurisprudenza della suprema corte di Cassazione- l'onere della prova spetta al paziente e non al medico. Il paziente deve insomma provare che il medico ha compiuto un atto di 'malpractice'".
Un'altra novità riguarda i tempi del giudizio. "Mentre nella responsabilità contrattuale- spiega ancora l'avvocato- la prescrizione del diritto del paziente nei confronti del medico che vuole accusare è di 10 anni, nel 2043 riconosciuto dal decreto Balduzzi la prescrizione è di 5 anni. Il paziente deve quindi accelerare l'esercizio del suo diritto. Il Tribunale di Milano dice che la responsabilità è contrattuale solamente per le strutture sanitarie, non per il medico ospedaliero, dove invece la responsabilità è extracontrattuale 2043. Onere della prova a carico del paziente, dunque, e prescrizione 5 anni".
Ma siamo solo all'inizio. "Il Tribunale di Milano è un tribunale di primo grado- tiene a sottolineare Caroleo- e tale sentenza sarà ovviamente sottoposta all'esame della corte d'appello e poi di Cassazione. Si tratta in ogni caso dell'inizio di un'importante inversione di tendenze sull'onere della prova e sulla prescrizione. Ma non e' ovviamente la fine- conclude- di quello che può essere l'orientamento giurisprudenziale".
(Cds/ Dire)