Roma, 13 gen. - È illecita l'operazione chirurgica non preceduta dal consenso informato, anche quando sia eseguita nell'interesse del paziente. Lo ricorda il tribunale di Caltanissetta (giudice Insinga) con sentenza del 29 ottobre. Nei fatti, l'attore, dopo essersi sottoposto a un intervento per l'asportazione di una tumefazione al collo, ha lamentato dolori alla zona interessata dall'operazione. Ha quindi chiesto la condanna della struttura sanitaria a risarcirgli i danni, affermando l'inosservanza dell'obbligo di informazione che doveva precedere la prestazione sanitaria, nonché l'imperizia e la negligenza nell'esecuzione del trattamento chirurgico.
Il tribunale afferma, innanzitutto, che il medico deve informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, esponendo anche i rischi e i vantaggi del trattamento, specialmente se ricorrono fattori di pericolo che possano sconsigliarlo. Il dovere di informazione, inoltre, si estende alle fasi che assumono un'autonomia gestionale (e in particolare al l'anestesia) "nonché allo stato d'efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività".
E la violazione di quest'obbligo si legge nella sentenza costituisce "autonoma fonte di imputazione della responsabilità per le lesioni che siano derivate al paziente dal trattamento sanitario, anche se questo sia stato eseguito in modo del tutto diligente e perito": in tal caso ricorre l'ingiustizia del fatto perché il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato posto in condizione di assentire al trattamento "con una volontà consapevole delle sue implicazioni".
Nella fattispecie, si è accertato che l'attore aveva sottoscritto un modulo non solo "del tutto generico, stante l'assenza di qualunque indicazione in ordine ai rischi connessi al trattamento sanitario da effettuare, ma addirittura privo della stessa individuazione dell'intervento chirurgico", sicché, secondo il tribunale, il medico era venuto meno all'obbligo di fornire valide ed esaustive informazioni al paziente. E i consulenti tecnici d'ufficio hanno poi chiarito che la paralisi del nervo trapezio riscontrata al l'attore era dovuta proprio al l'operazione.
Il giudice ritiene che il paziente, se avesse avuto adeguate informazioni, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento chirurgico, perché la tumefazione non gli provocava alcun disturbo; inoltre, dalla relazione tecnica risultava che sarebbe stato possibile il ricorso a una metodica minimamente invasiva e priva del rischio di complicanze.
Gli stessi ausiliari del giudice hanno infine rilevato che era stata eseguita un'incisione breve e "senza l'ausilio di strumenti ottici e neuro localizzatori che avrebbero invece offerto al chirurgo una migliore visione della struttura nervosa". In base a queste premesse, il giudice, ritenuta la colpa del medico, condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni, che liquida in 72mila euro.
(Cds/ Dire)