A sensi regolamento di Dublino decisivo rispetto termini
(DIRE - Notiziario settimanale Esteri) Roma, 22 giu. - Un richiedente asilo che presenta domanda in un Stato dell'Unione Europea differente da quello di approdo puo' impugnare una richiesta di trasferimento se non formalizzata nei termini previsti, ossia tre mesi: cosi' la Corte di giustizia dell'Ue, sul caso di un cittadino eritreo giunto in Italia e poi passato in Germania. Nella vicenda specifica, quella del signor Mengesteab, la richiesta tedesca di presa in carico da parte dell'Italia era stata presentata nel rispetto dei termini, il 19 agosto 2016, meno di due mesi dopo la notifica della domanda d'asilo del cittadino eritreo in Germania. Secondo l'avvocato generale Eleanor Sharpston, "un richiedente protezione internazionale ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di trasferimento adottata a seguito di una richiesta di presa in carico quando, nel presentare detta richiesta, lo Stato membro richiedente non ha rispettato i termini fissati nel regolamento". La Corte era chiamata a esprimersi su richiesta della Corte amministrativa di Minden. Mengesteab aveva chiesto asilo a Monaco di Baviera il 22 luglio 2016, ma aveva visto opporsi un rifiuto per essere giunto in Germania dall'Italia. Il cittadino eritreo aveva poi impugnato il provvedimento adottato dalle autorita' tedesche, che ne ordinano il ritorno in Italia, Paese indicato come competente per valutare la richiesta d'asilo ai sensi del regolamento "Dublino III".
(Red/ Dire)