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Nuove artiste delle unghie in Veneto? Governo valuta illegittimità della norma

Per impugnare la normativa c'è tempo fino al 28 febbraio

Pubblicato:17-02-2017 14:27
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 10:55

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VENEZIA – Norme, nel cercare di regolare una materia a volte invece possono sovrapporsi e generare problemi. Oggi alla Camera si è discusso anche della figura professionale dell’onicotecnico (decorazione e ricostruzione di unghie artificiali). “Riteniamo che vi sia la necessità di impugnare l’articolo 112 del collegato alla legge di Bilancio della Regione Veneto. Che va a modificare la legge n. 29 del 1991 che disciplina l’attività di estetica nella regione Veneto”, inizia il suo intervento in Aula la deputata Gessica Rostellato (Pd). Cosa modifica l’articolo 112? Elimina “l’esclusiva competenza delle estetiste nell’esercitare l’attività di onicotecnico e viene demandata alla Giunta l’istituzione di un corso di formazione- spiega Rostellato-, senza però indicare né i tempi né i modi nella durata di questo corso di formazione. Inoltre viene definito cosa si intende per figura di onicotecnico e viene previsto un elenco regionale in cui questi professionisti devono essere iscritti”. Così senza confrontarsi con le associazioni di categoria, “la Regione Veneto attraverso questa modifica va a istituire una nuova figura professionale“.

Ad intervenire in qualità sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri è Gianclaudio Bressa (Pd): “Ai fini di un’eventuale impugnazione della norma regionale, si segnala che è in corso l’istruttoria da parte del dipartimento per gli Affari regionali, che coinvolge le amministrazioni interessate per competenza, alcune delle quali hanno già fatto pervenire un parere di evidente illegittimità costituzionale. Si fa presente altresì che al momento si è in attesa di conoscere le controdeduzioni da parte della Regione Veneto, a seguito della trasmissione in via di mediazione alla stessa delle osservazioni formulate dai ministeri competenti. Pertanto non è possibile allo stato – e prima dell’esame della suddetta legge da parte del Consiglio dei ministri – fornire ulteriori elementi informativi, posto che il termine entro cui si può procedere all’impugnativa scadrà il 28 di febbraio“. Questo perché il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte nei confronti di leggi regionali entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e la legge della Regione Veneto (la n. 30 del 30 dicembre 2016) è stata pubblicata appunto sul Bollettino Ufficiale della regione n. 127 del 30 dicembre 2016.

di Fabrizio Tommasini, giornalista


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