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Recapito lumaca? Le Poste condannate a risarcire con 28mila euro una donna di Parma

A causa dei ritardi nella consegna di un telegramma, la donna ha perso la chance di concorrere per un posto di lavoro

Pubblicato:17-01-2018 11:44
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 12:21

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BOLOGNA – Quanto vale un’occasione persa? Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Parma che nei giorni scorsi ha condannato Poste per la ritardata consegna di un telegramma, che ha impedito a una donna parmigiana di partecipare a un concorso per un posto all’asilo nido.

Poste dovrà pagare oltre 28.000 euro di risarcimento. A rendere nota la vicenda e la decisione del giudice è un comunicato dell’associazione Confconsumatori.

E’ andata così: una donna di Parma era in attesa di partecipare alla prova selettiva per l’assunzione a tempo pieno di un ‘esecutore scolastico asilo nido’ nel Comune di Felino. Il telegramma di convocazione alla prova, però, le era stato recapitato in ritardo e lei aveva perso così, e “irrimediabilmente” sottolinea Confconsumatori, la possibilità di partecipare alla prova e di conseguenza di essere assunta.


Ha fatto allora reclamo a Poste che si è “limitata a offrire l’indennizzo previsto dalla Carta della qualità, circa 28 euro, senza tenere in alcun conto il danno da ‘perdita di chance’ subìto dalla destinataria del telegramma”.

La donna non si è però persa d’animo e ha deciso di continuare la sua battaglia: ha chiesto aiuto a Confconsumatori e, dopo l’obbligatoria procedura di conciliazione, insieme al legale di Confconsumatori Grazia Ferdenzi, ha fatto causa. E il Tribunale ora riconosce le sue ragioni accogliendo “tutte le richieste della parte danneggiata, riconoscendo alla donna il diritto ad essere risarcita per la ‘perdita di chance’ causata dal tardivo recapito del telegramma”, racconta dunque Confconsumatori.

“Il Tribunale di Parma- commenta l’avvocato Ferdenzi- ha riconosciuto il principio di responsabilità di Poste italiane stabilendo che non è soggetto a norme restrittive o di favore in deroga al codice civile e pertanto ne ha disposto la condanna per i danni cagionati al destinatario del servizio postale, non avendo provato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla propria prestazione”.

La donna che voleva lavorare nell’asilo di Felino “ha fornito al giudice ogni documentazione utile a dimostrare una sua concreta ed effettiva probabilità di conseguire il risultato auspicato, quantificando altresì in termini monetari quanto la mancata partecipazione alla prova selettiva e la conseguente mancata assunzione aveva comportato in termini di mancato guadagno“, specifica Confconsumatori. Quella del Tribunale di Parma è una “decisione molto importante- dice ancora Ferdenzi che ha assistito l’associata di Confconsumatori- in quanto riconoscendo il danno da perdita di chance è stata riconosciuta la risarcibilità ad una situazione giuridica ancora non esistente ma solo attesa, a cui è stata attribuita un’entità patrimoniale autonoma”.

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