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Genitori-nonni, la sentenza di Torino? “Emblema del pregiudizio”

A dirlo è Catia Pichierri, responsabile nazionale dell’ufficio legislativo e legale dell’Associazione Rete Sociale

Pubblicato:14-03-2017 18:41
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 11:00

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ROMA – “Questa sentenza è l’emblema del pregiudizio su cui si fondano moltissime sentenze dei nostri giudici, ossia quello d’inadeguatezza genitoriale. Nel caso di specie, infatti, sia il Tribunale per i Minorenni che la Corte d’Appello di Torino, dimostrano di giudicare sulla base di un mero pregiudizio:  il fatto che non si può essere bravi genitori oltre ad una certa età. Pregiudizio questo, riguardante l’età, che non trova alcun appiglio della legge e la prova arriva, infatti, dalla sentenza della Cassazione che aveva accolto il ricorso straordinario dei genitori, sancendo che non c’è limite di età per essere bravi genitori.” A dirlo è Catia Pichierri, responsabile nazionale dell’ufficio legislativo e legale dell’Associazione Rete Sociale, che si occupa della tutela legale delle famiglie fragili, commentando la conferma da parte della Corte d’Appello di Torino dello stato di adottabilità della bambina nata nel 2010 da genitori adesso ultrasessantenni, e allontanata dopo poco perché accusati di abbandono.

“Ecco quindi una discrasia assurda tra quei tribunali che riconoscono l’adottabilità dei minori da parte persino di coppie omosessuali, fregiandosi di essere all’avanguardia, e questo caso”. L’avvocato ricorda che “la prima sentenza in Italia del Tribunale per i Minorenni di Roma, pronunciata dalla dottoressa Cavallo nel 2010, riconobbe l’adottabilità di un minore a una coppia omosessuale che aveva fatto ricorso alla fecondazione eterologa. Allora si trattava di due donne. Nel caso di oggi invece, la coppia eterosessuale che ha fatto riferimento alle stessa modalità di procreazione, presenta quale unica differenza l’età dei genitori.”.


Pichierri prosegue: “Mentre la Cassazione si dimostra sempre più rispettosa della legalità e si dimostra illuminata ed emette delle sentenze che possono trovare la condivisione degli italiani, la Corte d’appello di Torino appare trincerata a dei preconcetti: il fatto di aver lasciato 7 minuti in auto la bambina (cosa che poi fu provata non aver arrecato alcun rischio) è solo un pretesto per allontanare la piccola dai genitori. Purtroppo le prassi generali sono queste- evidenzia la responsabile legale di Rete Sociale-: si raccolgono pretesti funzionali ad allontanare i minori, per poi scegliere qual è il genitore ‘migliore’. In questo modo la Magistratura entra nella vita delle persone, nelle scelte discrezionali e quindi nelle libertà individuali garantite dalla Costituzione, incidendo sulle stesse negativamente. È una sorta di dittatura- chiosa Pichierri- un abuso di Stato”.

Rispetto all’utilizzo del “concetto di ‘inadeguatezza genitoriale’ al fine di allontanare i bambini dalle proprie famiglie di origine, l’Istituto degli Innocenti fu incaricato dal governo già nel 2010 per realizzare un censimento delle cause degli allontanamenti. I motivi principali più ricorrenti che furono evidenziati erano- elenca Pichierri- il 37% dei bambini è stato allontanato per inadeguatezza genitoriale; il 9% per problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori; l’8% per problemi di relazioni nella famiglia; il 7% per maltrattamenti e incuria; il 6% per problemi sanitari di uno o entrambi i genitori. Quel 37% di casi di allontanamento- chiosa l’esperta- è evidentemente legato al ‘pre’giudizio di inadeguatezza genitoriale. Concetto quest’ultimo non esistente nel mondo giuridico e nella legge ma solo nella ‘mente’ di parte della magistratura e che si presta a una valutazione discrezionale, nonché arbitraria della Magistratura”.

Si tratta, secondo l’esponente di Rete Sociale di un “problema che nasce anche a causa di una normativa codicistica che disciplina la materia dell’affidamento eterofamiliare, anteriore alla nostra Carta Costituzionale. Molto spesso i diritti costituzionalmente garantiti, quali quello del minore di crescere e vivere nella propria famiglia di origine e quello corrispondente del genitore, vengono violati di norme generiche ed anteriori alla Carta Costituzionale. In particolare trattasi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile- spiega l’esperta-, che legittimano di fatto la più ampia discrezionalità del giudice: il giudice può assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni- conclude- e la valutazione di opportunità  è evidentemente rientrante nella sfera di apprezzamento del singolo individuo”.

di Rachele Bombace, giornalista professionista

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