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Biotestamento, Senato approva le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

L'aula del Senato sta discutendo il ddl sul testamento biologico

Pubblicato:13-12-2017 15:27
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 11:59

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ROMA –  L’aula del Senato, con 152 si’ e 50 no, ha approvato l’articolo 4 del ddl sul testamento biologico che introduce in Italia le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di futura incapacita’ di autodeterminarsi, e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puo’, attraverso le Dat, esprimere le proprie volonta’ in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. Le Dat saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilita’ di miglioramento delle condizioni di vita.


Come funziona la norma approvata

Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o consegnata presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora si servano di modalita’ telematiche di gestione. Possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce in caso di emergenze o urgenza. Si potra’ indicare un fiduciario, che rappresentera’ il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Al fiduciario sara’ rilasciata una copia delle Dat, redatte con atto scritto o con videoregistrazione. In attesa del Registro nazionale delle Dat, che dovrebbe essere inserito in legge di bilancio alla Camera, e’ prevista una banca dati regionale: Le Regioni che adottano modalita’ telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalita’ informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat.

Divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale

L’aula del Senato ha approvato, con 168 si’, 59 no e 2 astenuti, l’articolo 2 del ddl sul testamento biologico. Prevista, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, la possibilita’ di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario.

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E’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

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