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Corse ridotte e false comunicazioni, l’Antitrust contro Atac

Le contestazioni mosse alla società riguardano la sistematica e persistente soppressione delle corse programmate sulle linee ferroviarie

Pubblicato:07-12-2016 10:51
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 09:23

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AtacROMA – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato d’ufficio un procedimento istruttorio in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti di ATAC Spa, relativamente allo stato in cui versa la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Roma, in particolare lungo le linee ferroviarie Roma-Ostia, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti.

In occasione della comunicazione di avvio, i funzionari dell’Autorità, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un accertamento ispettivo presso la sede della società in Roma. Contestualmente è stata inviata una segnalazione ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/90 alla Regione Lazio, che nel 2007 aveva sottoscritto un contratto di servizio per la gestione di tali linee con Met.Ro. S.p.A. nel quale era poi succeduto ATAC S.p.A..

Le contestazioni mosse alla società riguardano la sistematica e persistente soppressione delle corse programmate sulle linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia, Roma-Giardinetti-Pantano e Roma-Civita Castellana-Viterbo, soprattutto nell’ultimo biennio. Tale soppressione sarebbe avvenuta in larga misura non per cause esogene e occasionali, ma per motivi riconducibili alla gestione ed organizzazione del servizio da parte di ATAC. In particolare, la mancata effettuazione delle corse programmate in base al Contratto di Servizio con la Regione Lazio, come risultanti dall’Orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet www.atac.roma.it, potrebbe aver ingannato i consumatori in merito alla effettiva disponibilità del servizio, alterandone le scelte sul mezzo di trasporto da utilizzare e gravandoli dei disagi derivanti dalla soppressione delle corse.


Inoltre, ATAC non avrebbe preventivamente e tempestivamente informato i consumatori riguardo alla impossibilità di effettuare parte delle corse programmate, pur essendo a conoscenza delle ragioni sistematiche che avrebbero potuto causare la soppressione delle stesse. Tali condotte ingannevoli ed omissive potrebbero violare gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. Infine, con la riduzione del numero e della frequenza delle corse rispetto a quanto stabilito dal Contratto di Servizio – per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore – l’azienda sarebbe venuta meno al rispetto degli standard di diligenza professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico nella gestione di linee essenziali di trasporto pubblico per la mobilità cittadina, in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo.

A fronte di tale situazione di grave difficoltà operativa da parte di ATAC S.p.A., la segnalazione inviata alla Regione Lazio sottolinea come l’ente locale non abbia mai esercitato i propri poteri di intervento e sanzione, pur previsti dal Contratto di servizio, né abbia proceduto allo svolgimento di una gara per individuare un gestore efficiente. Al riguardo, nella segnalazione si cita la recente deliberazione n. 437 del 26 luglio 2016 della Regione Lazio con la quale è stata rigettata una proposta di finanza di progetto, presentata nel giugno 2014 da una costituenda associazione di imprese per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura di trasporto ferroviario lungo la linea Roma-Ostia. Tale decisione della Regione, di fatto, ha determinato il mancato sfruttamento di un’opportunità competitiva volta proprio a intervenire in maniera migliorativa sulla più importante (e allo stato maggiormente carente) delle tre linee lungo cui sono offerti i servizi oggetto del procedimento dell’Autorità.

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