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Report della commissione consiliare Affari interni del 6 agosto- seduta pomeridiana

SAN MARINO - Riprendono i lavori della Commissione consiliare permanente iniziati venerdì scorso e proseguiti sabato mattina. Archiviato il dibattito

Pubblicato:06-08-2018 20:15
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 13:27

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SAN MARINO – Riprendono i lavori della Commissione consiliare permanente iniziati venerdì scorso e proseguiti sabato mattina. Archiviato il dibattito sul Decreto-Scuola- con la bocciatura dell’Ordine del giorno dei gruppi di opposizione in favore dell’immediato ritiro del provvedimento da parte del congresso di Stato- la seduta di sabato si è conclusa con l’avvio dell’esame del Pdl “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, presentato dal Segretario di Stato Affari Interni, Guerrino Zanotti.

Come spiega la Relazione al provvedimento del Segretario di Stato, si è reso necessario intervenire sulla materia, di natura estremamente tecnica, in particolare alla luce di un Regolamento dell’Ue,  applicabile dallo scorso 25 maggio, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”. Tale regolamento ha infatti “impatti inevitabili e diretti nel nostro Paese”, sottolinea Zanotti. Perchè “banalmente- spiega- una qualunque impresa o qualunque libero professionista sammariense che offra beni o presti servizi a un cittadino italiano o di qualunque altro tato Ue è tenuto ad osservare le norme del Regolamento Ue, ed è soggetto a tutti gli obblighi che esso comporta in materia di dati personali che questi raccoglie e tratta, a pena di consistenti sanzioni amministrative”. Non solo: il Regolamento prevede che i trasferimenti di dati personali da parte di un Paese membro ad un Paese terzo- tra cui San Marino- possa avvenire “qualora la Commissione europea abbia deciso che il Paese in questione garantisca un livello di protezione adeguato”.  E nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione, tra l’altro, proprio “le norme in materia di protezione dei dati e le misure di sicurezze, l’esistenza e l’effettivo funzionameno di una Autorità di controllo indipendente con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati”.  In definitiva, “Non dovrebbero esserci dubbi sulla necessità e opportunità di intervenire sulla materia- conclude Zanotti- al fine di continuare a garantire l’integrazione della nostra Repubblica nel mercato unico europeo”. Tra le notivà introdotte dal Pdl, appunto, figura l’istituzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali “incaricata di sorvegliare l’applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

Nella seduta odierna prosegue l’esame dei 128 articoli del provvedimento, partendo dal n.33 “Sicurezza del trattamento” in cui sono respinti due emendamenti presentati da Rete. Nel corso del confronto sul testo, gli articoli sono per lo più approvati senza voti contrari e alcuni emendamenti e osservazioni tecniche della minoranza sono comunque accolte o concordate con il governo.


All’articolo 37 “Consultazione preventiva”, i commissari di minoranza esprimono perplessità sul fatto che sia previsto come “non vincolante” il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali durante l’elaborazione di un atto legislativo relativo proprio al trattamento di dati personali da parte del congresso di Stato e del Consiglio grande e generale. Parimenti, Davide Forcellini, di Rete, presenta emendamento per aggiungere che Consiglio e Congresso “siano tenuti” a consultare l’Autorità garante per tali pareri. Il Sds Zanotti esprime parere positivo alla proposta, così come ad eliminare la definizione“non vincolante” aggiungere al uso posto “parere preventivo”. Viene così ritirato l’emendamento di Rete e riformulato uno dal governo condiviso con l’Aula per considerare che Governo e Consiglio siano tenuti a consultare l’Autorità in caso dell’elaborazione di provvedimenti sulla materia per avere parere preventivo.

All’Articolo 39 “Posizione del responsabile della protezione dei dati” viene accolto l’emendamento di Rete in favore della “formazione idonea a continua” del responsabile della protezione dati.

I lavori si sono interrotti all’articolo 49”Riconoscimento sentenze e decisioni di Paesi esteri” e riprenderanno dopo una pausa in seduta notturna, per procedere e terminare l’esame dell’articolato.

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