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Firenze, stop a zone rosse. Tar accoglie ricorso Aduc

I giudici del Tar hanno accolto il ricorso dell'associazione dei consumatori contro l'ordinanza che costringeva i denunciati fuori dal centro: "Una denuncia non basta"

Pubblicato:05-06-2019 06:25
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 15:22
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FIRENZE – Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso contro le cosiddette ‘zone rosse’ di Firenze, istituite con ordinanza dal prefetto Laura Lega e off limits per chi è stato denunciato per reati di spaccio, danneggiamento o contro la persona. Lo ha annunciato ieri l’Aduc, che ha promosso l’iniziativa legale. Con sentenza breve, si spiega in una nota dell’associazione dei consumatori, i giudici “hanno riconosciuto la validità delle ragioni esposte dagli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser (questi ultimi due consulenti Aduc, ndr) per conto di un loro cliente sottomesso ai divieti di questa ordinanza”. 

Aduc, a maggio, aveva motivato la sua iniziativa “a difesa della democrazia e dei diritti di libertà individuali che erano stati lesi da questo provvedimento sostenendo che essere denunciati non è un comportamento, è un fatto. Un fatto che non dipende dal denunciato e che in uno Stato di diritto deve essere considerato neutro, fino a che non si giunga ad una condanna definitiva. L’associazione ricorda, inoltre, “che l’ordinanza prefettizia è stata lodata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, come modello da esportare in altre città”.

Firenze, arriva la ‘zona rossa’ in centro: i denunciati stanno fuori


Le vittime dell’ordinanza possono chiedere i danni

La decisione “è esecutiva e i divieti in vigore dovranno essere tolti. Nel frattempo, coloro che sono stati lesi nei propri diritti di libertà e circolazione potranno presentare ricorso per richiedere i danni alla prefettura e al Comune di Firenze”. 

PER I GIUDICI IRRAGIONEVOLE COLLEGAMENTO DENUNCIATI-COMPORTAMENTI SCORRETTI

L’ordinanza della prefettura di Firenze sulle 17 zone rosse è un provvedimento che “stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di ‘comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione’ di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza”. E’ quanto spiegano i giudici della seconda sezione del Tar toscano nella sentenza.

In altri termini, si spiega, “non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati“. In pratica il provvedimento “avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo, a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti”. Per i giudici per restringere le “libertà costituzionalmente garantite è necessario che alla denuncia del soggetto interessato, si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili”.

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