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Gli italiani al voto: ecco come cambia la Costituzione

La riforma costituzionale mira al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato

Pubblicato:03-12-2016 11:50
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 09:22

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costituzioneROMA – La riforma costituzionale, su cui gli italiani sono chiamati ad esprimersi con il referendum del 4 dicembre, mira al superamento del bicameralismo perfetto e all’introduzione di un bicameralismo differenziato: il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo, dopo due anni di lavoro, è stato approvato dal parlamento in via definitiva, il 12 aprile 2016. Se vince il ‘sì’, entrerà in vigore la nuova Carta costituzionale (41 gli articoli che cambiano). Se vince il ‘no’, tutto rimane com’è.

Oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale, si prevede:

– la REVISIONE DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO, inclusa l’introduzione del ‘voto a data certa’;


– l’introduzione dello STATUTO DELLE OPPOSIZIONI;

– la facoltà di RICORSO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLE LEGGI ELETTORALI di Camera e Senato;

– MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REFERENDUM;

– TEMPI CERTI per l’esame delle proposte di LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;

– la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza;

– MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE;

– la SOPPRESSIONE delle PROVINCE;

– la RIFORMA DEL TITOLO V per quanto riguarda il riparto delle competenze tra Stato e regioni;

– la SOPPRESSIONE del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

Ecco le norme contenute nella riforma costituzionale su cui gli italiani sono chiamati al voto con il referendum. Ecco come cambierà la Carta costituzionale se il 4 dicembre, nelle urne referendarie, prevarranno i si’ alla riforma.

ADDIO AL BICAMERALISMO PERFETTO

Palazzo MontecitorioSolo la Camera dei deputati – che ‘rappresenta la Nazione’ e di cui è immodificata la composizione (restano 630 deputati) – vota la fiducia al governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato delll’esecutivo.

Il Senato della Repubblica ‘rappresenta le istituzioni territoriali’ e avrà la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Mantiene poteri sulle nomine di competenza del Governo, nei casi previsti dalla Carta.

Diversa è la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione – che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale.

Al Senato – che ‘concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa’ – è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla ‘clausola di supremazia’.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l’esame inizia alla Camera.

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l’amnistia e l’indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione.

La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest’ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse ‘concernenti le autonomie territoriali’.

Il Senato mantiene la funzione legislativa (insieme alla Camera) sui rapporti tra Stato, Unione Europea e enti territoriali. Avrà funzione legislativa anche: per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; per le leggi sui referendum popolari; per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.

Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altresì l’espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).

L’ELEZIONE DEL NUOVO SENATO DEI 100

Senato

Il nuovo Senato sarà composto da 100 membri, 95 scelti dalle Regioni (21 devono essere sindaci) e 5 dal capo dello Stato (cui si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica). Non ci saranno piu’ i senatori eletti nella circoscrizione Estero. I 95 senatori sono eletti in secondo grado dai Consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.

Viene dunque sostituita l’elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un’elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere ‘in conformità’ alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Come nel dettaglio saranno eletti i nuovi senatori sarà definito da una legge elettorale ad hoc che verrà approvata dal parlamento dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro come sindaci o membri del consiglio regionale e un rimborso spese per le trasferte a Roma. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

SENATORI A VITA

Saranno senatori a vita, con la relativa indennità, solo gli ex presidenti della Repubblica. I senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. Il presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori a vita nominati prima della riforma manterranno il loro posto.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CONSULTA

quirinale 3Cambiano le modalità di elezione del capo dello Stato: resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione, ma non è più prevista la partecipazione all’elezione dei 59 delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al presidente della Camera che diventa seconda carica dello Stato (attualmente la Costituzione attribuisce la supplenza al presidente del Senato). Viene modificato il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica. Rimane uguale nelle prime tre votazioni: maggioranza qualificata dei due terzi (il 66%); dal quarto al sesto scrutinio sarà invece necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea (60%), e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti. I giudici costituzionali rimangono quindici: un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera e due dal Senato (i cinque giudici nominati dal parlamento non saranno quindi piu’ eletti in seduta comune ma separatamente).

GIUDIZIO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SULLE LEGGI ELETTORALI

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che – entro 10 giorni dall’approvazione della legge – sia presentato un ricorso motivato da parte di almeno un terzo dei componenti del Senato e un quarto dei componenti della Camera. Una volta presentato il ricorso la Consulta è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. In base all’art. 39, comma 11, inoltre, le leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale o, per la nuova legge elettorale del Senato, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

VOTO A DATA CERTA E DECRETI LEGGE

Si introduce nell’ordinamento l’istituto del cosiddetto “voto a data certa”, prevedendo la possibilità, per il Governo, di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale entro un termine certo (pari, al massimo, a 90 giorni dalla richiesta). Nel dettaglio, in base alla nuova disposizione costituzionale: – l’Esecutivo ha la facoltà di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare (entro 5 giorni dalla richiesta governativa) che un disegno di legge, indicato come ‘essenziale per l’attuazione del programma di Governo’, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni dalla relativa deliberazione; – in tale caso, sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di proposte di modificazioni da parte del Senato (che divengono quindi pari a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la deliberazione delle proposte, tenuto conto delle previsioni dell’articolo 70, terzo comma); – in considerazione dei tempi di esame da parte della Commissione nonché della complessità del disegno di legge, può essere disposto un differimento del termine per un massimo di 15 giorni, per cui il disegno di legge dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definiva della Camera al più tardi entro 85 giorni dalla deliberazione. Restano espressamente escluse dall’applicazione di tale procedura: – le leggi ad approvazione bicamerale della Camera e del Senato; – le leggi in materia elettorale; – le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; – le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto (articolo 79 Cost.); – la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio (81, sesto comma).

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, oggetto dell’articolo 117 della Costituzione. E’, in particolare, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.

Tra le materie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

Inoltre, è introdotta la cosiddetta ‘clausola di supremazia’, in base alla quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Viene al contempo modificato l’art. 116 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto ‘regionalismo differenziato’.

In particolare, è ridefinito l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta una nuova condizione per l’attribuzione, essendo necessario che la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l’iniziativa della Regione interessata non è più presupposto necessario per l’attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l’attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge ‘approvata da entrambe le Camere’, senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all’applicazione dell’art. 116 della Costituzione, che disciplina il regionalismo differenziato.

ABOLITE LE PROVINCE E IL CNEL

Sono soppresse le previsioni costituzionali relative alle Province, quale ente costitutivo della Repubblica. La Repubblica sarà quindi costituita ‘dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato’. Con l’abrogazione dell’articolo 99 viene eliminato il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), quale organo di rilevanza costituzionale, al quale sono assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo per la formulazione delle politiche economiche e sociali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il governo nomina un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Cnel, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare. I dipendenti del Cnel saranno ricollocati presso la Corte dei Cont. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del Cnel e i suoi componenti.

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

Per l’iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte dei cittadini, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l’esame e la votazione (nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari).

REFERENDUM, ARRIVANO QUELLI PROPOSITIVI E DI INDIRIZZO

voto_referendum_elezioniEntrano nell’ordinamento costituzionale due nuovi tipi di referendum: il referendum propositivo e quello d’indirizzo, finalizzati ‘a favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche’. La norma non è immediatamente applicabile in quanto si rinvia ad una legge costituzionale la definizione di ‘condizioni ed effetti’ dei referendum popolari propositivi e d’indirizzo. Ad una legge ad approvazione bicamerale spetta inoltre la definizione delle relative modalità di attuazione. Si modifica inoltre l’articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, introducendo parzialmente un diverso quorum per la validità del referendum: il voto è valido se partecipa il 50 per cento degli aventi diritto (come è attualmente) ma se il referendum viene richiesto da almeno 800 mila elettori, il quorum scende al 50 per cento dei votanti delle ultime elezioni della Camera. Non è oggetto di modifica il secondo comma dell’art. 75 che individua i limiti della materia referendaria: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

QUOTE ROSA

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere ‘promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza’.

STATUTO DELLE OPPOSIZIONI

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo Statuto delle opposizioni.

ENTRATA IN VIGORE

In base alle norme transitorie, contenute all’articolo 41, il testo di legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione; tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma “a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere”, fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

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