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Voluntary disclosure bis, “Adesione scelta obbligata”

SAN MARINO - La voluntary disclosure bis è 'l'ultimo treno'

Pubblicato:03-03-2017 14:46
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 10:58

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SAN MARINO – La voluntary disclosure bis è ‘l’ultimo treno’ per i contribuenti italiani con conti correnti nella Repubblica di San Marino non dichiarati. A sostenere fortemente la collaborazione con il fisco italiano è uno dei massimi esperti in materia, l’avvocato tributarista Elio Blasio, titolare di uno studio legale internazionale, docente universitario di diritto tributario e scienze delle Finanze, nonché già Capitano della Guardia di Finanza.

Alle spalle inoltre ha l’esperienza maturata collaborando con le banche svizzere nel corso della prima edizione della volutary disclosure. Intervistato dall’Agenzia DIRE, Blasio spiega perché è meglio mettersi in regola e quali sono le differenze principali tra la prima e l’ultima edizione della manovra varata dal governo italiano per favorire l’emersione di capitali all’estero non dichiarati.

Non solo: l’esperto chiarisce quali sono i costi e le modalità per procedere, infine i vantaggi del rimpatrio giuridico e non ‘fisico’ del capitale.


– Professore Blasio, per gli italiani che detengono capitali nelle banche sammarinesi cosa comporterà la voluntary disclosure prevista dal decreto n. 193 del 2016? Quali le differenze dalla prima edizione del 2014-2015?

La prima edizione della Voluntary, introdotta dalla legge 186 del 2014 è stato il primo esperimento in assoluto di collaborazione attiva e proattiva tra contribuente italiano, fisicamente residente in Italia, che nel corso degli anni aveva omesso di dichiarare beni e attività detenuti illegalmente all’estero. Si è ricercato per la prima volta quindi un rapporto franco con l’amministrazione finanziaria per consentire l’emersione di questi capitali. La principale differenza da allora è che la Voluntary bis del decreto 193 del 2016 è la seconda e ultima possibilità per consentire spontaneamente l’emersione. Ultima perché San Marino, come è noto, nell’ottobre 2014 ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti in Materia di Scambio Automatico delle Informazioni Finanziarie, con l’adesione al Early Adopters Group, posizionandosi tra i 54 Paesi virtuosi che adotteranno i nuovi standard Ocse sin dal 2017. Ciò significa che il Clo, ufficio di collegamento, l’ufficio pubblico competente a dare seguito alla collaborazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, procederà nei prossimi mesi all’invio alle amministrazioni finanziarie competenti di tutti i nominativi, comprensivi del numero di conto corrente e del saldo dello stesso, dei contribuenti italiani che hanno o avevano conti negli istituti di credito di San Marino. E’ quindi una scelta, oltre che etica, anche obbligata, altrimenti nell’arco di pochi mesi tutti i nominativi di chi risulterà non in regola con il fisco verranno comunicati dalla Guardia di Finanza. Insomma, non ci sarà un altro treno.

 – Quali sono le tempistiche per presentare istanza di adesione?

Le istanze devono essere presentate entro il 31 luglio di quest’anno, con facoltà di produrre ulteriore documentazione entro il 30 settembre. Sempre entro fine settembre devono essere effettuati i pagamenti in una o in tre tranche, a distanza di 30 giorni, a scelta del contribuente. Da quella data, 30 settembre, il Clo procederà all’invio automatico dei nominativi. Il mio consiglio è quindi di aderire per non trovarsi in guai più seri con il fisco italiano.

– Ci sono limitazioni alla possibilità di adesione? Cosa è necessario documentare? Ci sono differenze di natura più tecnica rispetto la prima edizione?

La Voluntary bis ha qualche novità di carattere tecnico. Tra queste, è prevista una procedura di autoliquidazione delle imposte e delle sanzioni che può effettuare direttamente il contribuente, naturalmente avvalendosi di professionisti. Nel caso si decida di ricorrere a questa procedura però, nell’ipotesi in cui incorra in errori -o comunque, come capita in ambito di diritto tributario, in differenti interpretazioni anche ministeriali su specifiche poste afferenti l’istanza che viene presentata- si potrebbe incorrere il rischio di sanzioni dal 3 al 10% del capitale nei confronti del contribuente. Come avvocato e professionista che si è occupato molto di v.d. nella prima edizione suggerisco quindi la procedura di autoliquidazione solo per casi molto semplici, lasciando invece la liquidazione in capo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in casi più complessi. Un’altra novità della Voluntary Bis è data dalla possibilità di far emergere il contante. Nell’ipotesi in cui il contribuente decida di far emergere la presenza di eventuali contanti detenuti illegalmente e non dichiarati, dovrebbe seguire una specifica procedura nell’ambito di istanza di v.d. Intanto ci vorrà un’autocertificazione sull’origine e provenienza dei contanti, quindi una certificazione in cui il contribuente attesti, assumendosi responsabilità anche penali in caso di dichiarazione mendace, che le somme oggetto di emersione in contanti derivano solo da reati fiscali che sono inseriti quali causa di non punibilità nell’ambito della V.d. – quindi infedele dichiarazione, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Questa dichiarazione è significativa, l’eventuale falsa attestazione sulla provenienza delle somme può portare non solo all’annullamento dell’istanza, ma anche ad una pena piuttosto seria, in questo caso la reclusione fino a 6 anni. È considerato un reato molto grave. Il contante detenuto si presume frutto di evasione fiscale e quindi viene tassato dal fisco, salvo prova contraria (in verità estremamente difficoltosa) da parte del contribuente. Altra novità consiste per il cliente che nella prima v.d. ha presentato solo un’istanza per emersione di un conto estero. Nella seconda edizione potrà presentare anche un’altra istanza per ipotesi invece di beni e attività non dichiarati in Italia.

– Nella Voluntary Bis possono rientrare anche opere d’arte custodite in casseforti estere?

La V.d. riguarda beni e attività che non sono stati dichiarati. In caso di un’opera d’arte sarebbe da capire se è stata acquistata con denaro e quindi l’origine di quel denaro, se non era in qualche modo già assoggettato a tassazione. In quel caso, verrebbe tassato il denaro stesso.

– C’è una stima sul possibile ritorno per il Fisco italiano della seconda manovra?

Banca d’Italia stima che ci possono essere ancora 30 mila persone che non l’hanno fatto la volta precedente e potrebbero aderire alla Volutary Disclosure bis, per un’emersione di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Di questi, un miliardo derivante da capitali non dichiarati e 600 milioni da denaro in contante non emerso. Nella seconda tornata della voluntary le stime sono sicuramente più basse rispetto la prima edizione che ha prodotto circa 4 miliardi di imposte, con l’emersione di circa 60 miliardi di euro.

– Ma in ‘soldoni’ quanto costa aderire alla Voluntary disclosure al contribuente?

Il calcolo di imposte e sanzioni che il contribuente-tipo andrà a pagare dipendono molto da quanto il conto corrente bancario è stato negli anni movimentato. Se si tratta di un conto derivante da successione, rimasto sempre dormiente in capo agli eredi, in questo caso imposte e sanzioni saranno sicuramente basse tra il 7-10%. Se parliamo invece di c.c. che negli ultimi anni sono stati molto movimentati per versamenti e prelievi, in questo caso le imposte e il calcolo complessivo può arrivare anche 60-80%. Quindi il costo varia a seconda dei casi, perché il contribuente in ogni caso deve pagare tutte le imposte dovute, potendo così beneficiarie di uno sconto sulle sanzioni. Aderire significa, quindi, avere uno sconto sulle sanzioni, che sarebbero molto pesanti, ma non anche sulle imposte dovute. Per questo viene ripetuto che la voluntary disclosure non è un condono.

– Aderire alla voluntary comporta l’obbligo di dover riportare beni e capitali in Italia?

L’importante è che vi sia emersione e pagamento delle imposte, poi il denaro, una volta regolarizzato, può restare presso le banche dove è depositato, anche attraverso la formula del rimpatrio giuridico. Quest’ultimo, in particolare, si realizza quando viene coinvolto nel rapporto un sostituto d’imposta italiano, come una fiduciaria che assume l’amministrazione del rapporto estero. L’esistenza del sostituto d’imposta in Italia fa sì che il rapporto estero sia assimilato ad un rapporto nazionale, evitando al contribuente italiano gli obblighi dichiarativi correlati ai rapporti esteri (quadro RW)  La scelta di lasciare il fondo presso la banca estera può avere altre potenzialità e utilità: fermi restando gli obblighi di trasparenza con il fisco, è indubbio che il conto estero consente un maggior grado di riservatezza rispetto ad indebite curiosità da parte di chicchesia.

di Cristina Rossi, giornalista professionista

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